Università: testo integrale della riforma dell’università

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Titolo II

Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario

Articolo 4

Fondo per il merito

  1. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l’eccellenza e il merito dei migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il fondo è destinato a:

a)    erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;

b)    garantire prestiti d’onore concessi per il finanziamento delle spese di cui alla precedente lettera a).

  1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:

a)      i criteri di accesso alle prove nazionali standard;

b)      i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;

c)      l’ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione;

d)      l’ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;

e)      i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti;

f)       le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti;

g)      le caratteristiche dei finanziamenti;

h)     le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello stesso fondo tra le destinazioni di cui al comma 1.

3. L’erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l’elaborazione dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell’ANVUR e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

  1. La gestione della operatività del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:

a)      gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b)      erogare le prove nazionali standard;

c)      predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 percento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

d)      monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l’esposizione del Fondo;

e)      avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti;

f)       selezionare, con procedura competitiva, l’istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.
  2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui finanziamenti erogati.
  3. Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.
  4. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”.

Articolo 5

Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e  l’efficienza del sistema universitario

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)    valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento delle università;

b)    revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;

c)    valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;

d)    introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei;

e)    revisione della normativa in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione universitaria.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g);

d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento ordinario.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati finanziari e contabili   stabilite e aggiornate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;

c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

d) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per il servizio del debito e delle spese per il personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;

f)     previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili,  nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;

g)    disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da  sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;

h)   previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario;

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)    determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività professionali, sentiti l’ANVUR e il CUN;

b)    disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui alla lettera a);

c)    disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;

d)    disciplina della modalità di verifica dell’effettivo svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di servizio; disciplina della verifica dell’impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;

e)    individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione delle condizioni per l’assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione;

f)     disciplina dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;

g)    previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;

h)   previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;

i)     previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

j)     revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;

k)    revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al primo anno di attività;

l)     riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dell’attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;

m)  rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;

n)   possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m)

  • o)    attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)    riordino della normativa di principio in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate “istituzioni di istruzione superiore”, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b)    individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;

c)    disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI e il CUN, dei seguenti aspetti:

1)    requisiti relativi al merito e alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive  modificazioni;

2)    importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l’erogazione dei relativi ratei;

3)    criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo scopo e per la rendicontazione  delle modalità d’impiego delle stesse;

4)    facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);

d)    incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;

e)    disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie anche gestite da soggetti privati convenzionati con gli atenei.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni relativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Articolo 6

Disciplina di riconoscimento dei crediti

1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “dodici”. Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: “Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.”.

 

Redazione Universinet Magazine
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