Riscatto Laurea: il calcolo

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UniversiNet.it Calcolo riscatto della laurea. L’importo da pagare per il riscatto degli anni di laurea, è calcolato dall’Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda di riscatto degli anni di laurea. L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Attenzione però a verificare la convenienza della operazione dato che il governo sembra voler abolire la possibilità di conteggiare questi anni”riscattati” ai fini dell’età pensionabile, quindi i contributi versati varrebbero solo per un eventuale aumento del trattamento pensionistico.

L’importo necessario al riscatto della laurea può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.

Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In questo caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (14.240 euro per il 2009).

Esempio

Un neolaureato che intenda riscattare la laurea nel 2009 pagherà quindi 4.699 euro per ogni anno di studi (14.240 x 33%).

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso.

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria) possono coprire, con i contributi, il periodo del corso legale di laurea (non vengono presi in considerazione gli anni “fuori corso”).
Gli anni riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell’età pensionabile anche per i lavoratori soggetti al regime contributivo.

TITOLI EQUIPARATI ALLA LAUREA

Sono equiparati alla laurea:

 * la laurea conseguita all’estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia;

* le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria.

A seguito della normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30 aprile 1997 in materia di riscatto di laurea, in vigore dal 12 luglio 1997, sono riscattabili anche, sempre che non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti:

* i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);

* i diplomi di specializzazione;

* i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. E’ necessario che i titoli conseguiti per i corsi di laurea siano rilasciati da un’università. Torna su

REQUISITI E DOMANDA

* Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;

* aver versato almeno un contributo settimanale all’Inps in qualunque momento della vita assicurativa;

* i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma è conveniente chiedere il riscatto al più presto perché, più ci si avvicina all’età del pensionamento, maggiore è la somma da pagare per il riscatto.

La domanda va presentata alla propria Sede dell’Inps, direttamente dall’interessato, o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando l’apposito modulo “RL1”.

Al modulo va allegato:

* il certificato rilasciato dall’Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma (in caso si tratti di diploma universitario diverso dalla laurea) e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi.

Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità. Torna su

L’IMPORTO

L’importo è calcolato dall’Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda.

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare.

L’importo può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.

Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In questo caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (14.240 euro per il 2009).

Esempio

Un neolaureato che intenda riscattare la laurea nel 2009 pagherà quindi 4.699 euro per ogni anno di studi (14.240 x 33%).

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso.

In particolare

* Il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall’Inps è considerato come rinuncia alla domanda.

* Il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.

* Se l’assicurato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un’unica soluzione.

* Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di riscatto di laurea venga respinta, il richiedente può presentare ricorso all’Inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:

* Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

se si tratta di lavoratore dipendente

* Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti

se si tratta di artigiano e commerciante

* Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

se si tratta di coltivatore diretto, colono o mezzadro

* Comitato amministratore della Gestione separata

se si tratta di un lavoratore parasubordinato o libero professionista

Il ricorso può essere:

* presentato dall’interessato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;

* inviato, dall’interessato, alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata;

* presentato o inviato alla Sede Inps anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per l’accoglimento.

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