Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all’articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.