Art. 2
Finalità
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.