Art. 13
Norme transitorie e finali
1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
4. L’istituzione da parte di un’università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all’articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell’anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell’obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all’articolo 3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 1999
Il Ministro: ZECCHINO
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NOTE
Note alle premesse:
– La legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.
– L’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
“95. L’ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382″.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 riguarda: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
– Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 prevede: “Norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.
– La legge 3 luglio 1998, n. 210 concerne: “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”.
– La legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede: “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”.
Nota all’articolo 1:
– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
– L’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” prevede:
“Art. 11 – 1. L’ordinamento degli studi dei corsi di cui all’articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all’articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l’articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell’insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l’introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l’obbligatorietà di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell’ambito del piano di sviluppo dell’università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.”
– Il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 concerne: Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.
Nota all’articolo 2:
– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
– Per il testo dell’articolo 11, della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all’articolo 1.
Nota all’articolo 3:
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210:
“Art. 4 – 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all’estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l’ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università.”
– Il testo dell’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 così recita:
“Art. 6 – 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell’ambito delle intese tra i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell’art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l’iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l’iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all’articolo 11.”
– Il testo dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:
“15. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) in ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
c) al comma 111, dopo le parole: “dai diplomi universitari,” sono inserite le seguenti: “dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)”;
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole “comma 8, lettere a)” è inserita la seguente: “, b)”;
e) al comma 126, primo periodo, la parola: “primaria” è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: “del corso di laurea”, sono inserite le seguenti: “in scienze della formazione primaria”.
Nota all’articolo 9:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 prevede: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.”
Nota all’articolo 10:
– Per il titolo del decreto del Ministero del lavoro del 25 marzo 1998, n. 142 si veda la nota alle premesse.
Nota all’articolo 11:
– Per il testo dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all’articolo 2.
– Per il testo dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
Nota all’articolo 13:
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
“4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell’ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L’istituzione delle facoltà e l’attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.”
– L’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000) pubblllicato nella G.U. n. 83 del 9 aprile 1998, così recita:
“1. In attuazione dell’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) l’attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo.”
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
“101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.”