Universinet.it – La lode alla maturità sempre più difficile. Il credito scolastico, con la nuova ripartizione, esteso anche all’ultimo anno, Servirà 8 in tutte le materie. Ecco il testo del decreto dotranno ottenere la lode quegli studenti che, non solo abbiano conseguito almeno 8 in tutte le materie ma che alle prove d’esame abbiano raggiunto il massimo dei crediti disponibili, tenendo conto che l’assegnazione dei voti da parte della commissione esaminatrice dovrà avvenire all’unanimità.
Per quanto riguarda invece l’attribuzione del credito scolastico, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico (vedi allegato al decreto) nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.
L’attribuzione della lode è prevista da varie norme a partire dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1.
Decreto 16 dicembre 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2010, la lode può essere data agli studenti che:
- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
- abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a 8, compresa la valutazione del comportamento.
Con l’attribuzione della lode, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e delle prove d’esame.
Il decreto stabilisce criteri decisamente più rigidi rispetto a quelli vigenti negli anni precedenti, ma l’applicazione della norma avverrà in modo graduale.
La lode potrà essere attribuita dalla commissione d’esame, all’unanimità, a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
A partire dall’anno scolastico 2010/2011, invece, la lode potrà essere assegnata solo a chi avrà ottenuto il massimo credito scolastico complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbia riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Inoltre, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.