UniversiNet.it – Ecco tutti i punti della Riforma Gelmini ed il testo in .pdf approvato in via definitiva dal Senato il 24 Dicembre 2010 del decreto riforma Gelmini 2010, clicca qui (Riforma Gelmini 2010) per vedere cosa cambierà nelle università dopo l’approvazione della riforma Gelmini, Approvato alla camera il 1 Dicembre 2010, il Decreto Gelmini dovrà ora ripassare in senato per l’ultima approvazione. D.L. 1° settembre 2008, n. 137 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. (G.U. 1° settembre 2008, n. 204). Ecco il testo Ufficiale del C.d Decreto Gelmin l. 137 del 1(09/08 i cosi come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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N. 1905-B
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca (GELMINI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)
e con il Ministro della gioventu` (MELONI)
(V. Stampato n. 1905)
approvato dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2010
(V. Stampato Camera n. 3687)
modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2010
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º dicembre 2010
Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale
accademico e reclutamento, nonche´ delega al Governo per incentivare la
qualita` e l’efficienza del sistema universitario
Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA
TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati
—— ——
TITOLO I TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 1. Art. 1.
(Princı`pi ispiratori della riforma) (Princı`pi ispiratori della riforma)
1. Le universita` sono sede primaria di libera
ricerca e di libera formazione nell’ambito
dei rispettivi ordinamenti e sono
luogo di apprendimento ed elaborazione critica
delle conoscenze; operano, combinando
in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della
Repubblica.
1. Identico.
2. In attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 33 e al titolo V della parte II della
Costituzione, ciascuna universita` opera ispirandosi
a princı`pi di autonomia e di responsabilita`.
Sulla base di accordi di programma
con il Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, di seguito
denominato «Ministero», le universita` che
hanno conseguito la stabilita` e sostenibilita`
del bilancio, nonche´ risultati di elevato livello
nel campo della didattica e della ricerca,
possono sperimentare propri modelli funzionali
e organizzativi, ivi comprese diverse
modalita` di composizione e costituzione degli
organi di governo. Il Ministero, con decreto
di natura non regolamentare, definisce i criteri
per l’ammissione alla sperimentazione e
le modalita` di verifica periodica dei risultati
conseguiti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 33 e al titolo V della parte II della
Costituzione, ciascuna universita` opera ispirandosi
a princı`pi di autonomia e di responsabilita`.
Sulla base di accordi di programma
con il Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, di seguito
denominato «Ministero», le universita` che
hanno conseguito la stabilita` e sostenibilita`
del bilancio, nonche´ risultati di elevato livello
nel campo della didattica e della ricerca,
possono sperimentare propri modelli funzionali
e organizzativi, ivi comprese modalita` di
composizione e costituzione degli organi di
governo e forme sostenibili di organizzazione
della didattica e della ricerca su base
policentrica, diverse da quelle indicate
nell’articolo 2. Il Ministero, con decreto di
natura non regolamentare, definisce i criteri
per l’ammissione alla sperimentazione e le
modalita` di verifica periodica dei risultati
conseguiti.
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze
delle regioni, provvede a valorizzare il
merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione
universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine,
pone in essere specifici interventi per gli
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, che intendano iscriversi alle libere
universita` dello Stato per portare a termine il
loro percorso fomativo.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze
delle regioni, provvede a valorizzare il
merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione
universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine,
pone in essere specifici interventi per gli
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, che intendano iscriversi al sistema
universitario della Repubblica per portare a
termine il loro percorso fomativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta` di
insegnamento e dell’autonomia delle universita`,
indica obiettivi e indirizzi strategici
per il sistema e le sue componenti e, tramite
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
per quanto di sua competenza, ne verifica e
valuta i risultati secondo criteri di qualita`,
trasparenza e promozione del merito, anche
sulla base delle migliori esperienze diffuse a
livello internazionale, garantendo una distribuzione
delle risorse pubbliche coerente
con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita`
svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del
principio della coesione nazionale, nonche´
con la valutazione dei risultati conseguiti.
4. Identico.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche
deve essere garantita in materia coerente
con gli obiettivi e gli indirizzi strategici
per il sistema e le sue componenti,
definiti ai sensi del comma 4.
5. Sono possibili accordi di programma tra
le singole universita` o aggregazioni delle
stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita` delle universita` svantaggiate,
migliorandone la qualita` dei risultati, tenuto
conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
6. Sono possibili accordi di programma tra
le singole universita` o aggregazioni delle
stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita` delle universita`, migliorandone
la qualita` dei risultati, tenuto conto degli indicatori
di contesto relativi alle condizioni di
sviluppo regionale.
Art. 2. Art. 2.
(Organi e articolazione interna
delle universita`)
(Organi e articolazione interna
delle universita`)
1. Le universita` statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della pub-
1. Le universita` statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della pub-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
blica amministrazione, provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti in
materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33
della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo
princı`pi di semplificazione, efficienza ed efficacia,
con l’osservanza dei seguenti vincoli
e criteri direttivi:
blica amministrazione, provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti in
materia di organizzazione e di organi di
governo dell’ateneo, nel rispetto dei princı`pi
di autonomia di cui all’articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princı`
pi di semplificazione, efficienza, efficacia,
trasparenza dell’attivita` amministrativa e
accessibilita` delle informazioni relative all’ateneo,
con l’osservanza dei seguenti
princı`pi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi: a) identico:
1) rettore; 1) identico;
2) senato accademico; 2) identico;
3) consiglio di amministrazione; 3) identico;
4) collegio dei revisori dei conti; 4) identico;
5) nucleo di valutazione; 5) identico;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell’universita` e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attivita` scientifiche e didattiche;
della responsabilita` del perseguimento
delle finalita` dell’universita` secondo
criteri di qualita` e nel rispetto dei princı`pi di
efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia;
della funzione di proposta del documento
di programmazione strategica triennale
di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte
e dei pareri del senato accademico, nonche
´ della funzione di proposta del bilancio di
previsione annuale e triennale e del conto
consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera m) del
presente comma, nonche´ di iniziativa dei
procedimenti disciplinari, secondo le modalita`
previste dall’articolo 10; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell’universita` e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attivita` scientifiche e didattiche;
della responsabilita` del perseguimento
delle finalita` dell’universita` secondo
criteri di qualita` e nel rispetto dei princı`pi di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione
del merito; della funzione di proposta
del documento di programmazione triennale
di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decretolegge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei
pareri del senato accademico, nonche´ della
funzione di proposta del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo;
della funzione di proposta del direttore
generale ai sensi della lettera n) del
presente comma, nonche´ di iniziativa dei
procedimenti disciplinari, secondo le modalita`
previste dall’articolo 10; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
c) determinazione delle modalita` di elezione
del rettore tra i professori ordinari in
servizio presso universita` italiane;
c) determinazione delle modalita` di elezione
del rettore tra i professori ordinari in
servizio presso le universita` italiane. Qualora
risulti eletto un professore appartenente ad
altro ateneo, l’elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento
nell’organico dei professori
della nuova sede, comportando altresı` lo
spostamento della quota di finanziamento
ordinario relativo alla somma degli oneri
stipendiali in godimento presso la sede di
provenienza del professore stesso. Il posto
che si rende in tal modo vacante puo` essere
coperto solo in attuazione delle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per non
piu` di due mandati e per un massimo di otto
anni, ovvero sei anni nel caso di mandato
unico non rinnovabile;
d) durata della carica di rettore per un
unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico
della competenza a formulare proposte e pareri
in materia di didattica e di ricerca, anche
con riferimento al documento di programmazione
strategica triennale di ateneo,
di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonche´ di attivazione o soppressione di corsi
e sedi; ad approvare i regolamenti in materia
di didattica e di ricerca, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione; a
svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo
con i dipartimenti e con le strutture di
cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo
elettorale con maggioranza di almeno tre
quarti dei suoi componenti una mozione di
sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi
due anni dall’inizio del suo mandato;
ad esprimere parere sul bilancio di previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell’universita`;
e) attribuzione al senato accademico
della competenza a formulare proposte e pareri
obbligatori in materia di didattica, di
ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione
triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonche´ di attivazione, modifica
o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti,
strutture di cui al comma 2, lettera c); ad
approvare il regolamento di ateneo; ad
approvare, previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, i regolamenti,
compresi quelli di competenza dei dipartimenti
e delle strutture di cui al comma 2,
lettera c), in materia di didattica e di ricerca,
nonche´ il codice etico di cui al
comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento
e di raccordo con i dipartimenti e con
le strutture di cui al comma 2, lettera c); a
proporre al corpo elettorale con maggioranza
di almeno due terzi dei suoi componenti una
mozione di sfiducia al rettore non prima che
siano trascorsi due anni dall’inizio del suo
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
mandato; ad esprimere parere obbligatorio
sul bilancio di previsione annuale e triennale
e sul conto consuntivo dell’universita`;
f) costituzione del senato accademico su
base elettiva, in un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell’ateneo e non
superiore a trentacinque unita`, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno due terzi
con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori
di dipartimento, eletti in modo da rispettare le
diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo;
f) costituzione del senato accademico su
base elettiva, in un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell’ateneo e non
superiore a trentacinque unita`, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno due terzi
con docenti di ruolo, almeno un terzo dei
quali direttori di dipartimento, eletti in modo
da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari
dell’ateneo;
g) durata in carica del senato accademico
per un massimo di quattro anni e rinnovabilita`
del mandato per una sola volta;
g) identica;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione
delle funzioni di indirizzo strategico,
di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale,
nonche´ di vigilanza sulla sostenibilita`
finanziaria delle attivita`; della competenza a
deliberare l’attivazione o soppressione di
corsi e sedi; della competenza ad adottare il
regolamento di amministrazione e contabilita`,
nonche´, su proposta del rettore e previo parere
del senato accademico per gli aspetti di
sua competenza, ad approvare il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo
e il documento di programmazione
strategica di cui alla lettera b) del presente
comma; del dovere di trasmettere al Ministero
e al Ministero dell’economia e delle
finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza
a conferire l’incarico di direttore
generale di cui alla lettera m) del presente
comma; della competenza disciplinare relativamente
ai professori e ricercatori universitari,
ai sensi dell’articolo 10; della competenza
ad approvare la proposta di chiamata da
parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera d);
h) attribuzione al consiglio di amministrazione
delle funzioni di indirizzo strategico,
di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale,
nonche´ di vigilanza sulla sostenibilita`
finanziaria delle attivita`; della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico,
l’attivazione o soppressione di corsi
e sedi; della competenza ad adottare il regolamento
di amministrazione e contabilita`,
nonche´, su proposta del rettore e previo parere
del senato accademico per gli aspetti di
sua competenza, ad approvare il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo
e il documento di programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente
comma; del dovere di trasmettere al Ministero
e al Ministero dell’economia e delle
finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza
a conferire l’incarico di direttore
generale di cui alla lettera a), numero 6), del
presente comma; della competenza disciplinare
relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell’articolo 10;
della competenza ad approvare la proposta di
chiamata da parte del dipartimento, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo
24, comma 2, lettera d);
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
i) composizione del consiglio di amministrazione
nel numero massimo di undici
componenti, inclusi il rettore, componente di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri
componenti secondo modalita` previste dallo
statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalita` italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale
ovvero di un’esperienza professionale di alto
livello; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo,
a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione
e per tutta la durata dell’incarico, di
un numero di consiglieri non inferiore a tre
nel caso in cui il consiglio di amministrazione
sia composto da undici membri e non inferiore
a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero
di membri inferiore a undici; previsione che
fra i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo
non siano computati i rappresentanti
degli studenti iscritti all’ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo,
eletto dal consiglio stesso; possibilita` di prevedere
il rinnovo non contestuale dei diversi
membri del consiglio di amministrazione al
fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero
consiglio;
i) composizione del consiglio di amministrazione
nel numero massimo di undici
componenti, inclusi il rettore, componente di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri
componenti, secondo modalita` previste dallo
statuto, tra candidature individuate, anche
mediante avvisi pubblici, tra personalita` italiane
o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di
un’esperienza professionale di alto livello con
una necessaria attenzione alla qualificazione
scientifica culturale; non appartenenza
ai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anni
precedenti alla designazione e per tutta la
durata dell’incarico, di un numero di consiglieri
non inferiore a tre nel caso in cui il
consiglio di amministrazione sia composto da
undici membri e non inferiore a due nel caso
in cui il consiglio di amministrazione sia
composto da un numero di membri inferiore a
undici; previsione che fra i membri non appartenenti
al ruolo dell’ateneo non siano
computati i rappresentanti degli studenti
iscritti all’ateneo medesimo; previsione che il
presidente del consiglio di amministrazione
sia il rettore o uno dei predetti consiglieri
esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio
stesso; possibilita` di prevedere il rinnovo
non contestuale dei diversi membri del consiglio
di amministrazione al fine di garantire
un rinnovo graduale dell’intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti
il consiglio di amministrazione, del
rispetto, da parte di ciascuna componente,
del principio costituzionale delle pari opportunita`
tra uomini e donne nell’accesso
agli uffici pubblici;
l) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni;
durata quadriennale del mandato fatta eccezione
per quello dei rappresentanti degli studenti,
di durata biennale; rinnovabilita` del
mandato per una sola volta;
m) identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
m) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore
generale, da scegliere tra personalita` di elevata
qualificazione professionale e comprovata
esperienza pluriennale con funzioni
dirigenziali; conferimento da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del
rettore, sentito il parere del senato accademico,
dell’incarico di direttore generale, regolato
con contratto di lavoro a tempo determinato
di diritto privato di durata non superiore
a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico
spettante al direttore generale in conformita` a
criteri e parametri fissati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca, di seguito denominato «Ministro
», di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze; previsione del
collocamento in aspettativa senza assegni per
tutta la durata del contratto in caso di conferimento
dell’incarico a dipendente pubblico;
n) identica;
n) attribuzione al direttore generale,
sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio
di amministrazione, della complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnicoamministrativo
dell’ateneo, nonche´ dei compiti,
in quanto compatibili, di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; partecipazione del direttore generale,
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
di amministrazione;
o) identica;
o) composizione del collegio dei revisori
dei conti in numero di tre componenti effettivi
e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i
magistrati amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato; uno effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell’economia
e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti
e funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata in
p) composizione del collegio dei revisori
dei conti in numero di tre componenti effettivi
e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i
magistrati amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato; uno effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell’economia
e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti
e funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
carica per quattro anni; rinnovabilita` dell’incarico
per una sola volta e divieto di
conferimento dello stesso a personale dipendente
della medesima universita`; iscrizione
di almeno due componenti al Registro
dei revisori contabili;
mandato per un massimo di quattro anni;
rinnovabilita` dell’incarico per una sola volta e
divieto di conferimento dello stesso a personale
dipendente della medesima universita`;
iscrizione di almeno due componenti al Registro
dei revisori contabili;
p) composizione del nucleo di valutazione,
ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.
370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all’ateneo
il cui curriculum sia reso pubblico sul sito
dell’universita`; il coordinatore puo` essere individuato
tra i professori di ruolo dell’ateneo;
q) composizione del nucleo di valutazione,
ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.
370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all’ateneo,
il cui curriculum e` reso pubblico nel sito internet
dell’universita`; il coordinatore puo` essere
individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo;
q) attribuzione al nucleo di valutazione
della funzione di verifica della qualita` e dell’efficacia
dell’offerta didattica, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 4 della
legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base
degli indicatori individuati dalle commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al comma
2, lettera g), del presente articolo, nonche´
della funzione di verifica dell’attivita` di ricerca
svolta dai dipartimenti e della congruita`
del curriculum scientifico o professionale dei
titolari dei contratti di insegnamento di cui
all’articolo 20, comma 1;
r) attribuzione al nucleo di valutazione
della funzione di verifica della qualita` e dell’efficacia
dell’offerta didattica, anche sulla
base degli indicatori individuati dalle commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche´ della funzione di verifica dell’attivita`
di ricerca svolta dai dipartimenti e della
congruita` del curriculum scientifico o professionale
dei titolari dei contratti di insegnamento
di cui all’articolo 23, comma 1, e
attribuzione, in raccordo con l’attivita`
dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure
di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle universita`,
in piena autonomia e con modalita` organizzative
proprie, il merito e il miglioramento
della performance organizzativa
e individuale;
r) divieto per i componenti del senato
accademico e del consiglio di amministrazione
di ricoprire altre cariche accademiche,
fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e, per i direttori
di dipartimento, limitatamente allo stesso senato,
qualora risultino eletti a farne parte; di
essere componente di altri organi dell’universita`
salvo che del consiglio di dis)
divieto per i componenti del senato
accademico e del consiglio di amministrazione
di ricoprire altre cariche accademiche,
fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e al consiglio di
amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora
risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell’universita`
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
partimento; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di
ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione, del senato accademico,
del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita`
italiane statali, non statali o telematiche;
di svolgere funzioni inerenti alla programmazione,
al finanziamento e alla valutazione
delle attivita` universitarie nel
Ministero e nell’ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del
consiglio di amministrazione che non partecipino
con continuita` alle sedute dell’organo
di appartenenza;
salvo che del consiglio di dipartimento; di
ricoprire il ruolo di direttore o presidente
delle scuole di specializzazione o di fare
parte del consiglio di amministrazione delle
scuole di specializzazione; di rivestire alcun
incarico di natura politica per la durata del
mandato e di ricoprire la carica di rettore o far
parte del consiglio di amministrazione, del
senato accademico, del nucleo di valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre
universita` italiane statali, non statali o telematiche;
di svolgere funzioni inerenti alla
programmazione, al finanziamento e alla valutazione
delle attivita` universitarie nel Ministero
e nell’ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del
consiglio di amministrazione che non partecipino
con continuita` alle sedute dell’organo
di appartenenza.
s) attuazione del principio di trasparenza
dell’attivita` amministrativa e, in
particolare, di quello di accessibilita` delle
informazioni relative all’ateneo.
soppressa
2. Per le medesime finalita` ed entro lo
stesso termine di cui al comma 1, le universita`
statali modificano, altresı`, i propri
statuti in tema di articolazione interna, con
l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
2. Identico:
a) semplificazione dell’articolazione interna,
con contestuale attribuzione al dipartimento
delle funzioni finalizzate allo svolgimento
della ricerca scientifica, delle attivita`
didattiche e formative, nonche´ delle attivita`
rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
a) identica;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando
che a ciascuno di essi afferisca un
numero di professori, ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle
universita` con un numero di professori, ricercatori
di ruolo e a tempo determinato sub)
riorganizzazione dei dipartimenti assicurando
che a ciascuno di essi afferisca un
numero di professori, ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita`
con un numero di professori, ricercatori
di ruolo e a tempo determinato superiore
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
periore a mille unita`, afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
a mille unita`, afferenti a settori scientificodisciplinari
omogenei;
c) previsione della facolta` di istituire tra
piu` dipartimenti, raggruppati in relazione a
criteri di affinita` disciplinare, strutture di
raccordo, comunque denominate, con funzioni
di coordinamento e razionalizzazione
delle attivita` didattiche, compresa la proposta
di attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione
che, ove alle funzioni didattiche e di
ricerca si affianchino funzioni assistenziali
nell’ambito delle disposizioni statali in materia,
le strutture assumano i compiti conseguenti
secondo le modalita` e nei limiti concertati
con la regione di ubicazione, garantendo
l’inscindibilita` delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da
quelle di insegnamento e di ricerca;
c) identica;
d) previsione della proporzionalita` del
numero complessivo delle strutture di cui alla
lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche in
relazione alla tipologia scientifico-disciplinare
dell’ateneo stesso, fermo restando che
il numero delle stesse non puo` comunque
essere superiore a dodici;
d) identica;
e) previsione della possibilita`, per le
universita` con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato
inferiore a cinquecento unita`, di
darsi un’articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a),
b) e c);
e) previsione della possibilita`, per le
universita` con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato
inferiore a cinquecento unita`, di
darsi un’articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a)
e c);
f) istituzione di un organo deliberante
delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti,
composto dai direttori dei dipartimenti
in esse raggruppati e da una rappresentanza
elettiva degli studenti; attribuzione delle
funzioni di presidente dell’organo ad un
professore ordinario afferente alla struttura
eletto dall’organo stesso ovvero nominato
secondo modalita` determinate dallo statuto;
durata triennale della carica, rinnovabilita`
f) istituzione di un organo deliberante
delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti,
composto dai direttori dei dipartimenti
in esse raggruppati, da una rappresentanza
elettiva degli studenti, nonche´, in misura
complessivamente non superiore al 10 per
cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti
stessi, da docenti scelti, con
modalita` definite dagli statuti, tra i componenti
delle giunte dei dipartimenti, ov-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
della stessa per una sola volta e incompatibilita`
dell’incarico con le funzioni di direttore
di dipartimento e coordinatore di
corso di studio, di area didattica o di dottorato.
La partecipazione all’organo di cui
alla presente lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita`
o rimborsi spese;
vero tra i coordinatori di corsi di studio o
di dottorato ovvero tra i responsabili delle
attivita` assistenziali di competenza della
struttura, ove previste; attribuzione delle
funzioni di presidente dell’organo ad un
professore ordinario afferente alla struttura
eletto dall’organo stesso ovvero nominato
secondo modalita` determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita`
della stessa per una sola volta. La partecipazione
all’organo di cui alla presente lettera
non da` luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennita` o rimborsi
spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento,
ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle
lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione
paritetica docenti-studenti, competente
a svolgere attivita` di monitoraggio dell’offerta
formativa e della qualita` della didattica;
ad individuare indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; a formulare
pareri sull’attivazione e la soppressione
di corsi di studio. La partecipazione
alla commissione paritetica di cui alla presente
lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento,
ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle
lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione
paritetica docenti-studenti, competente
a svolgere attivita` di monitoraggio dell’offerta
formativa e della qualita` della didattica
nonche´ dell’attivita` di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
ad individuare indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; a formulare
pareri sull’attivazione e la soppressione
di corsi di studio. La partecipazione
alla commissione paritetica di cui alla presente
lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi di cui al
comma 1, lettere f), i) e p), nonche´ alle lettere
f) e g) del presente comma, in conformita` a
quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione
dell’elettorato passivo agli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca dell’universita`;
durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita`
per una sola volta;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi di cui al
comma 1, lettere f), i) e q), nonche´ alle lettere
f) e g) del presente comma, in conformita` a
quanto previsto dall’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato
passivo agli iscritti per la prima
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai
corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato
di ricerca dell’universita`; durata biennale di
ogni mandato e rinnovabilita` per una sola
volta;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
i) introduzione di misure a tutela della
rappresentanza studentesca, compresa la
possibilita` di accesso, nel rispetto della vigente
normativa, ai dati necessari per l’esplicazione
dei compiti ad essa attribuiti;
i) identica;
l) rafforzamento dell’internazionalizzazione
anche attraverso una maggiore mobilita`
dei docenti e degli studenti, programmi
integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attivita` di studio e di
ricerca.
l) rafforzamento dell’internazionalizzazione
anche attraverso una maggiore mobilita`
dei docenti e degli studenti, programmi
integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attivita` di studio e di
ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, di insegnamenti,
di corsi di studio e di forme di
selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare
in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, proprie modalita`
di organizzazione fatto salvo quanto previsto
dai commi 1, lettere b), d), h), i), l), m),
n), o), p) e q), e 2, lettere g), h) ed i).
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie
modalita` di organizzazione, nel rispetto
dei princı`pi di semplificazione, efficienza,
efficacia, trasparenza dell’attivita` amministrativa
e accessibilita` delle informazioni
relative all’ateneo di cui al comma 1 del
presente articolo, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 6, comma 9, della legge
9 maggio 1989, n. 168.
4. Per le finalita` gia` previste dalla legge e
anche al fine di individuare situazioni di
conflitto di interesse e predisporre opportune
misure per eliminarle, le universita` che
ne fossero prive adottano entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge un codice deontologico.
4. Le universita` che ne fossero prive
adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge un codice
etico della comunita` universitaria
formata dal personale docente e ricercatore,
dal personale tecnico-amministrativo e
dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico
determina i valori fondamentali della comunita`
universitaria, promuove il riconoscimento
e il rispetto dei diritti individuali,
nonche´ l’accettazione di doveri e responsabilita`
nei confronti dell’istituzione di
appartenenza, detta le regole di condotta
nell’ambito della comunita`. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione
e di abuso, nonche´ a rego-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
lare i casi di conflitto di interessi o di
proprieta` intellettuale. Sulle violazioni del
codice etico, qualora non ricadano sotto la
competenza del collegio di disciplina, decide,
su proposta del rettore, il senatore
accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente
le modifiche statutarie di cui ai commi
1 e 2 e` predisposto da apposito organo istituito
con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e composto
da quindici componenti, tra i quali il rettore
con funzioni di presidente, due rappresentanti
degli studenti, sei designati dal senato accademico
e sei dal consiglio di amministrazione.
La partecipazione all’organo di cui
al presente comma non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita`
o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore
e dei rappresentanti degli studenti, i
componenti non possono essere membri del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Lo statuto contenente le modifiche
statutarie e` adottato con delibera del senato
accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente
le modifiche statutarie di cui ai commi
1 e 2 e` predisposto da apposito organo istituito
con decreto rettorale senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e
composto da quindici componenti, tra i quali
il rettore con funzioni di presidente, due
rappresentanti degli studenti, sei designati dal
senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all’organo
di cui al presente comma non da`
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita` o rimborsi spese. Ad eccezione
del rettore e dei rappresentanti degli
studenti, i componenti non possono essere
membri del senato accademico e del consiglio
di amministrazione. Lo statuto contenente le
modifiche statutarie e` adottato con delibera
del senato accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine
di cui al comma 1, il Ministero assegna all’universita`
un termine di tre mesi per adottare
le modifiche statutarie; decorso inutilmente
tale termine, il Ministro costituisce,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
una commissione composta da tre membri,
compreso il presidente, in possesso di adeguata
professionalita`, con il compito di predisporre
le necessarie modifiche statutarie.
6. In caso di mancato rispetto del termine
di cui al comma 1, il Ministero assegna all’universita`
un termine di tre mesi per adottare
le modifiche statutarie; decorso inutilmente
tale termine, il Ministro costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre
membri, compreso il presidente, in possesso
di adeguata professionalita`, con il compito di
predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5
e 6 del presente articolo, e` trasmesso al Ministero
che esercita il controllo previsto all’articolo
6 della legge 9 maggio 1989, n.
168, entro centoventi giorni dalla ricezione
dello stesso.
7. Identico.
8. In relazione a quanto previsto dai commi
1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pub-
8. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
blicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari
avviano le procedure per la costituzione dei
nuovi organi statutari.
9. Gli organi delle universita` decadono al
momento della costituzione degli organi previsti
dal nuovo statuto. Gli organi il cui
mandato scade entro il termine di cui al
comma 1 restano in carica fino alla costituzione
degli stessi ai sensi del nuovo statuto.
I rettori eletti o in carica il cui mandato
scade successivamente dalla data di entrata in
vigore della presente legge concludono il loro
mandato. Il mandato dei rettori che scade
entro il termine di emanazione delle modifiche
statutarie e` prorogato fino al termine
dell’anno accademico successivo.
9. Gli organi collegiali delle universita`
decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il
cui mandato scade entro il termine di cui al
comma 1 restano in carica fino alla costituzione
degli stessi ai sensi del nuovo statuto.
Il mandato dei rettori in carica al
momento dell’adozione dello statuto di cui
ai commi 5 e 6 e` prorogato fino al termine
dell’anno accademico successivo. Sono comunque
fatte salve le scadenze dei mandati
in corso previste alla data dell’elezione dei
rettori eletti, o in carica, se successive al
predetto anno accademico. Il mandato dei
rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero
stanno espletando il primo mandato e`
prorogato di due anni e non e` rinnovabile.
Tale proproga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma.
10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
sui limiti del mandato o delle cariche
di cui al comma 1, lettere d), g) ed l),
sono considerati anche i periodi gia` espletati
nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
sui limiti del mandato o delle cariche
di cui al comma 1, lettere d), g) e m),
sono considerati anche i periodi gia` espletati
nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L’elettorato passivo per le cariche
accademiche e` riservato ai docenti che assicurano
un numero di anni di servizio almeno
pari alla durata del mandato prima
della data di collocamento a riposo.
11. Il rispetto dei princı`pi di semplificazione,
razionale dimensionamento delle
strutture, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione
delle universita` valevoli ai fini dell’allocazione
delle risorse, secondo criteri e
parametri definiti con decreto del Ministro, su
proposta dell’ANVUR.
12. Identico.
12. A decorrere dalla data di entrata in
vigore delle modifiche statutarie, adottate
13. A decorrere dalla data di entrata in
vigore delle modifiche statutarie, adottate
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
dall’ateneo ai sensi del presente articolo,
perdono di efficacia nei confronti dello stesso
le seguenti disposizioni:
dall’ateneo ai sensi del presente articolo,
perdono efficacia nei confronti dello stesso le
seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed
f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
a) identica;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
b) identica.
Art. 3. Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell’offerta formativa)
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita`, l’efficienza
e l’efficacia dell’attivita` didattica, di
ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare
l’utilizzazione delle strutture e delle
risorse, nell’ambito dei princı`pi ispiratori
della presente riforma di cui all’articolo 1,
due o piu` universita` possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attivita` o
strutture, ovvero fondersi.
1. Identico.
2. La federazione puo` avere luogo, altresı`,
tra universita` ed enti o istituzioni operanti nei
settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi
compresi gli istituti tecnici superiori di cui al
capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008, nonche´ all’articolo 2, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e
all’articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti
coerenti ed omogenei con le caratteristiche e
le specificita` dei partecipanti.
2. Identico.
3. La federazione ovvero la fusione ha
luogo sulla base di un progetto contenente, in
forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi,
le compatibilita` finanziarie e logistiche, le
proposte di riallocazione dell’organico e delle
strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al
3. La federazione ovvero la fusione ha
luogo sulla base di un progetto contenente, in
forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi,
le compatibilita` finanziarie e logistiche, le
proposte di riallocazione dell’organico e delle
strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
deve prevedere le modalita` di governance
della federazione, l’iter di approvazione di
tali modalita`, nonche´ le regole per l’accesso
alle strutture di governance, da riservare comunque
a componenti delle strutture di governance
delle istituzioni che si federano. I
fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla
realizzazione della federazione o fusione degli
atenei possono restare nella disponibilita`
degli atenei stessi purche´ indicati nel progetto
e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
deve prevedere le modalita` di governance
della federazione, l’iter di approvazione di
tali modalita`, nonche´ le regole per l’accesso
alle strutture di governance, da riservare comunque
a componenti delle strutture di governance
delle istituzioni che si federano. I
fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla
realizzazione della federazione o fusione degli
atenei possono restare nella disponibilita`
degli atenei che li hanno prodotti, purche´
indicati nel progetto e approvati, ai sensi del
comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato
dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, e` sottoposto per l’approvazione
all’esame del Ministero, che si
esprime entro tre mesi, previa valutazione
dell’ANVUR.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato
dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, e` sottoposto per l’approvazione
all’esame del Ministero, che si
esprime entro tre mesi, previa valutazione
dell’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali
di coordinamento di cui all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione
o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresı`, in merito a eventuali procedure di
mobilita` dei professori e dei ricercatori,
nonche´ del personale tecnico-amministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori,
l’eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilita`
ad istanza degli interessati. In caso di
esito negativo delle predette procedure, il
Ministro puo` provvedere, con proprio decreto,
al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresı`, in ordine all’eventuale
concessione agli interessati di incentivi finanziari
a carico del fondo di finanziamento
ordinario, sentito il Ministero dell’economia e
delle finanze.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione
o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresı`, in merito a eventuali procedure di
mobilita` dei professori e dei ricercatori,
nonche´ del personale tecnico-amministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori,
l’eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilita`
ad istanza degli interessati. In caso di
esito negativo delle predette procedure, il
Ministro puo` provvedere, con proprio decreto,
al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresı`, in ordine alla concessione
agli interessati di incentivi finanziari a carico
del fondo di finanziamento ordinario, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano anche a seguito dei processi di revisione
e razionalizzazione dell’offerta for-
6. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
mativa e della conseguente disattivazione dei
corsi di studio universitari, delle facolta` e
delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA` ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA` ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4. Art. 4.
(Fondo per il merito) (Fondo per il merito)
1. E ` istituito presso il Ministero un fondo
speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato
a promuovere l’eccellenza e il merito
fra gli studenti individuati, per gli iscritti
al primo anno, mediante prove nazionali
standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di valutazione.
Il fondo e` destinato a:
1. E ` istituito presso il Ministero un fondo
speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato
a promuovere l’eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e
laurea magistrale individuati, per gli iscritti
al primo anno per la prima volta, mediante
prove nazionali standard e, per gli iscritti agli
anni successivi, mediante criteri nazionali
standard di valutazione. Il fondo e` destinato
a:
a) erogare premi di studio; a) erogare premi di studio, estesi anche
alle esperienze di formazione da realizzare
presso universita` e centri di ricerca di
Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano
una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a partire
dal termine degli studi, secondo tempi parametrati
al reddito percepito;
b) fornire buoni studio, che prevedano
una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a partire
dal termine degli studi, secondo tempi parametrati
al reddito percepito. Nei limiti delle
risorse disponibili sul fondo, sono esclusi
dall’obbligo della restituzione gli studenti
che hanno conseguito il titolo di laurea
ovvero di laurea specialistica o magistrale
con il massimo dei voti ed entro i termini di
durata normale del corso;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
c) garantire finanziamenti erogati per le
finalita` di cui al presente comma.
c) identica.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono
cumulabili con le borse di studio assegnate ai
sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
2. Identico.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri e
le modalita` di attuazione del presente articolo
ed in particolare:
3. Identico:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali
standard e i criteri nazionali standard di valutazione
di cui al comma 1;
a) identica;
b) i criteri e le modalita` di attribuzione
dei premi e dei buoni, nonche´ le modalita` di
accesso ai finanziamenti garantiti;
b) identica;
c) i criteri e le modalita` di restituzione
della quota di cui al comma 1, lettera b),
prevedendo una graduazione della stessa in
base al reddito percepito nell’attivita` lavorativa;
c) identica;
d) le caratteristiche, l’ammontare dei
premi e dei buoni e i criteri e le modalita` per
la loro eventuale differenziazione;
d) identica;
e) l’ammontare massimo garantito per
ciascuno studente per ciascun anno, anche in
ragione delle diverse tipologie di studenti;
e) identica;
f) i requisiti di merito che gli studenti
devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
f) identica;
g) le modalita` di utilizzo di premi, buoni
e finanziamenti garantiti;
g) identica;
h) le caratteristiche dei finanziamenti,
prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all’1 per cento delle
somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate
rimborsate;
h) identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
i) i criteri e le modalita` di utilizzo del
fondo e la ripartizione delle risorse del fondo
stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
i) identica;
l) la predisposizione di idonee iniziative
di divulgazione e informazione, nonche´ di
assistenza a studenti e universita` in merito
alle modalita` di accesso agli interventi di cui
al presente articolo;
l) identica;
m) le modalita` di monitoraggio, con
idonei strumenti informatici, della concessione
dei premi, dei buoni e dei finanziamenti,
del rimborso degli stessi, nonche´ dell’esposizione
del fondo;
m) identica;
n) le modalita` di selezione con procedura
competitiva dell’istituto o degli istituti finanziari
fornitori delle provviste finanziarie.
n) identica;
o) la previsione, nell’ambito della
programmazione degli accessi alle borse di
studio, di riservare la quota del 10 per
cento agli studenti iscritti nelle universita`
della regione in cui risultano residenti.
4. L’ammissione, a seguito del relativo
bando di concorso, presso i collegi universitari
legalmente riconosciuti e presso i
collegi di cui all’articolo 1, comma 603,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce
un titolo valutabile per i candidati,
ai fini della predisposizione delle graduatorie
per la concessione dei contributi di
cui al comma 3.
4. Il coordinamento operativo della somministrazione
delle prove nazionali, da effettuare
secondo i migliori standard tecnologici
e di sicurezza, e` svolto dal Ministero, secondo
modalita` individuate con decreto di natura
non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che disciplina altresı` il contributo massimo
richiesto agli studenti per la partecipazione
alle prove, con l’esenzione per gli studenti
privi di mezzi, nonche´ le modalita` di predisposizione
e svolgimento delle stesse.
5. Identico.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi al fondo
6. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
sono a carico delle risorse finanziarie del
fondo stesso.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia
dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia
dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati. I corrispettivi asserviti all’esercizio
della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso
la Tesoreria statale.
7. Il fondo e` alimentato con: 8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto
con il Ministero dell’economia e delle
finanze, e` alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo
e solidale da privati, societa`, enti e fondazioni,
anche vincolati, nel rispetto delle
finalita` del fondo, a specifici usi;
a) identica;
b) trasferimenti pubblici, previsti da
specifiche disposizioni, limitatamente agli
interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) identica;
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da
utilizzare in via esclusiva per le finalita` di cui
al comma 1, lettera c);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da
utilizzare in via esclusiva per le finalita` di cui
al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera
h), e al comma 4, da utilizzare per le finalita`
di cui al comma 5.
d) i contributi di cui al comma 3, lettera
h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita`
di cui al comma 6.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, promuove,
anche con apposite convenzioni, il concorso
dei privati e disciplina con proprio decreto di
natura non regolamentare le modalita` con cui
i soggetti donatori possono partecipare allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza
oneri per la finanza pubblica, un comitato
consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri
e dei donatori.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, promuove,
anche con apposite convenzioni, il concorso
dei privati e disciplina con proprio decreto di
natura non regolamentare le modalita` con cui
i soggetti donatori possono partecipare allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un comitato consultivo formato da
rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e
degli studenti, questi ultimi designati dal
Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) tra i propri componenti.
9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le pa-
10. All’articolo 10, comma 1, lettera lquater),
del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
role: «articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti:
«del Fondo per il merito».
le parole: «articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti
universitari».
Art. 5. Art. 5.
(Delega in materia di interventi
per la qualita` e l’efficienza
del sistema universitario)
(Delega in materia di interventi
per la qualita` e l’efficienza
del sistema universitario)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu` decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema
universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
1. Identico:
a) valorizzazione della qualita` e dell’efficienza
delle universita` e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita`; valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti,
ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento
statale; valorizzazione della figura
dei ricercatori;
a) valorizzazione della qualita` e dell’efficienza
delle universita` e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita`; valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti,
ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento
statale; valorizzazione della figura
dei ricercatori; realizzazione di opportunita`
uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi
formativi;
b) revisione della disciplina concernente
la contabilita`, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione strategica triennale
di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita`,
e di consentire l’individuazione della
esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e
dell’andamento complessivo della gestione;
previsione di meccanismi di commissariamento
in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
b) revisione della disciplina concernente
la contabilita`, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione triennale di ateneo,
maggiore trasparenza ed omogeneita`, e di
consentire l’individuazione della esatta condizione
patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento
complessivo della gestione;
previsione di meccanismi di commissariamento
in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un
sistema di valutazione ex post delle politiche
di reclutamento degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
c) identica;
d) revisione, in attuazione del titolo V
della parte II della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo
studio e contestuale definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano l’accesso all’istruzione
superiore.
d) revisione, in attuazione del titolo V
della parte II della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo
studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano
l’accesso all’istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP) erogate dalle universita`
statali.
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c), ad eccezione di quanto previsto al
comma 4, lettera l), non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c), ad eccezione di quanto previsto al
comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l),
non deve determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’attuazione del comma
1, lettera d), dovranno essere quantificati
e coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, il
Governo si attiene ai princı`pi di riordino di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
3. Identico:
a) introduzione di un sistema di accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio e
di dottorato universitari di cui all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione
di specifici indicatori definiti
ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso
da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attivita` di ricerca,
nonche´ di sostenibilita` economico-finanziaria;
a) introduzione di un sistema di accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio
universitari di cui all’articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione
di specifici indicatori definiti
ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso
da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attivita` di ricerca,
nonche´ di sostenibilita` economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori
stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, delb)
identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
l’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito
della didattica e della ricerca dalle
singole universita` e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione
della qualita` e dell’efficacia delle
proprie attivita` da parte delle universita`, anche
avvalendosi dei propri nuclei di valutazione
e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera g);
c) identica;
d) definizione del sistema di valutazione
e di assicurazione della qualita` degli
atenei in coerenza con quanto concordato a
livello europeo, in particolare secondo le
linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione
superiore dei Paesi aderenti all’Area
europea dell’istruzione superiore;
d) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento
dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento
ordinario delle universita` allo
scopo annualmente predeterminate;
e) identica;
e) previsione per i collegi universitari
legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale, di
elevata qualificazione culturale, che assicurano
agli studenti servizi educativi, di orientamento
e di integrazione dell’offerta formativa
degli atenei, di requisiti e di standard
minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale necessari per il riconoscimento da
parte del Ministero e successivo accreditamento
riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad
apposito decreto ministeriale della disciplina
delle procedure di iscrizione, delle modalita`
di verifica della permanenza delle condizioni
richieste, nonche´ delle modalita` di accesso ai
finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
f) identica;
f) revisione del trattamento economico
dei ricercatori non confermati a tempo indeg)
revisione del trattamento economico
dei ricercatori non confermati a tempo inde-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
terminato, nel primo anno di attivita`, nel rispetto
del limite di spesa di cui all’articolo
25, comma 11, primo periodo.
terminato, nel primo anno di attivita`, nel rispetto
del limite di spesa di cui all’articolo
29, comma 22, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai
seguenti princı`pi e criteri direttivi:
4. Identico:
a) introduzione della contabilita` economico-
patrimoniale e analitica e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di princı`pi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati
dal Ministero, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita`
italiane (CRUI), in conformita` alla
normativa vigente e in coerenza con i princı`pi
e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 2,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; estensione ai dipartimenti e ai centri
autonomi di spesa universitari del sistema
di tesoreria unica mista vigente;
a) introduzione di un sistema di contabilita`
economico-patrimoniale e analitica, del
bilancio unico e del bilancio consolidato di
ateneo sulla base di princı`pi contabili e
schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza
dei rettori delle universita` italiane
(CRUI), garantendo, al fine del consolidamento
e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione
di un bilancio preventivo e di un
rendiconto in contabilita` finanziaria, in
conformita` alla disciplina adottata ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita`
di tutte le attivita` dell’ateneo;
b) identica;
c) previsione che gli effetti delle misure
di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera
d); comunicazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, con cadenza annuale,
dei risultati della programmazione
triennale riferiti al sistema universitario nel
suo complesso, ai fini del monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica;
c) identica;
d) predisposizione di un piano triennale
diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali
definiti dal Ministero, e secondo
criteri di piena sostenibilita` finanziaria, i
rapporti di consistenza del personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il
numero dei professori e ricercatori di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni;
d) identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 26 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario
relative alle unita` di personale che
eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo
all’incidenza complessiva delle spese per
l’indebitamento e delle spese per il personale
di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
oneri per la contrattazione integrativa, sulle
entrate complessive dell’ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
e) identica;
f) introduzione del costo standard unitario
di formazione per studente in corso,
calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali
in cui opera l’universita`, cui collegare
l’attribuzione all’universita` di una
percentuale della parte di fondo di finanziamento
ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione
degli indici da utilizzare per la quantificazione
del costo standard unitario di formazione
per studente in corso, sentita l’ANVUR;
f) identica;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell’ipotesi in cui l’universita`
non possa garantire l’assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero
non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili
nei confronti dei terzi;
g) identica;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell’inoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida e
sollecitazione a predisporre, entro un termine
non superiore a centottanta giorni, un piano di
rientro da sottoporre all’approvazione del
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, e da attuare nel
limite massimo di un quinquennio; previsione
delle modalita` di controllo periodico dell’attuazione
del predetto piano;
h) identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 27 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero
omessa o incompleta attuazione del piano, del
commissariamento dell’ateneo e disciplina
delle modalita` di assunzione da parte del
Governo, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, della delibera di commissariamento e
di nomina di uno o piu` commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di
provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione
del piano di rientro finanziario;
i) identica;
l) previsione di un apposito fondo di
rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle
risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita`, a garanzia del
riequilibrio finanziario degli atenei;
l) identica;
m) previsione che gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’attuazione della lettera l)
del presente comma siano quantificati e coperti,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
m) identica.
5. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera c), il Governo si attiene al
principio e criterio direttivo dell’attribuzione
di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a
meccanismi di valutazione delle politiche di
reclutamento degli atenei, elaborati da parte
dell’ANVUR e fondati su: la produzione
scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero
al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo;
la percentuale di ricercatori a tempo
determinato in servizio che non hanno trascorso
l’intero percorso di dottorato e di postdottorato
o, nel caso della facolta` di medicina,
di scuola di specializzazione, nella medesima
universita`; la percentuale dei professori reclutati
da altri atenei; la percentuale dei professori
e ricercatori in servizio responsabili
scientifici di progetti di ricerca internazionali
e comunitari; il grado di internazionalizzazione
del corpo docente.
5. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera c), il Governo si attiene al
principio e criterio direttivo dell’attribuzione
di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a
meccanismi di valutazione delle politiche di
reclutamento degli atenei, elaborati da parte
dell’ANVUR e fondati su: la produzione
scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero
al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo;
la percentuale di ricercatori a tempo
determinato in servizio che non hanno trascorso
l’intero percorso di dottorato e di postdottorato
o, nel caso delle facolta` di medicina
e chirurgia, di scuola di specializzazione,
nella medesima universita`; la percentuale dei
professori reclutati da altri atenei; la percentuale
dei professori e ricercatori in servizio
responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione
del corpo docente.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 28 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
6. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai
seguenti princı`pi e criteri direttivi:
6. Identico:
a) definire i LEP, anche con riferimento
ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi per il
conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere
gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l’accesso ed
il conseguimento dei piu` alti gradi di istruzione
superiore agli studenti capaci e meritevoli,
ma privi di mezzi;
a) definire i LEP, anche con riferimento
ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi, quali
borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria,
ristorazione, accesso alla cultura,
alloggi, gia` disponibili a legislazione vigente,
per il conseguimento del pieno successo
formativo degli studenti dell’istruzione
superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e personale che limitano
l’accesso ed il conseguimento dei piu` alti
gradi di istruzione superiore agli studenti capaci
e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu` ampia
liberta` di scelta in relazione alla fruizione dei
servizi per il diritto allo studio universitario;
b) identica;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle
regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione
di prestiti d’onore e di borse di studio,
di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
c) identica;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita` e le diverse istituzioni che concorrono
al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria;
d) identica;
e) prevedere la stipula di specifici accordi
con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per la sperimentazione
di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione
degli interventi;
e) identica;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e
le caratteristiche peculiari delle stesse.
f) identica.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, su proposta del Mi-
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, su proposta del Mi-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 29 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
nistro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
e, con riferimento alle disposizioni di
cui al comma 6, di concerto con il Ministro
della gioventu`, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali si esprimono entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione;
decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l’espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine di cui al
comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine e` prorogato di sessanta giorni.
nistro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
e, con riferimento alle disposizioni di
cui al comma 6, di concerto con il Ministro
della gioventu`, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, le
quali si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine
di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine e` prorogato di sessanta
giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in considerazione
della complessita` della materia trattata dai
decreti legislativi di cui al comma 1 del
presente articolo, nell’impossibilita` di
procedere alla determinazione degli effetti
finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione e` effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi.
I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno
schema di decreto legislativo e` allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi dell’articolo
17, comma 5, della citata legge
n. 196 del 2009, che da` conto della neutralita`
finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 30 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo` adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalita` e nel rispetto dei medesimi
princı`pi e criteri direttivi.
9. Identico.
Art 6. Art 6.
(Stato giuridico dei professori
e dei ricercatori di ruolo)
(Stato giuridico dei professori
e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei
ricercatori e` a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle
attivita` annue di ricerca, di studio e di insegnamento,
con i connessi compiti preparatori,
di verifica e organizzativi, e` pari a 1.500 ore
annue per i professori e i ricercatori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito.
1. Identico.
2. I professori svolgono attivita` di ricerca e
di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita` stabiliti con regolamento di
ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a
compiti didattici e di servizio agli studenti,
inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche´ ad
attivita` di verifica dell’apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e
non meno di 250 ore in regime di tempo
definito.
2. Identico.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita` di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla
base di criteri e modalita` stabiliti con regolamento
di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento
e il tutorato, nonche´ ad attivita` di verifica
dell’apprendimento, fino ad un massimo
di 350 ore in regime di tempo pieno e fino
ad un massimo di 200 ore in regime di tempo
definito. E`
fatto salvo quanto previsto dall’articolo
1, comma 11, primo e secondo
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita` di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla
base di criteri e modalita` stabiliti con regolamento
di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento
e il tutorato, nonche´ ad attivita` di verifica
dell’apprendimento, fino ad un massimo
di 350 ore in regime di tempo pieno e fino
ad un massimo di 200 ore in regime di tempo
definito.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 31 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
periodo, della legge 4 novembre 2005, n.
230, limitatamente ai ricercatori a tempo
indeterminato, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo
50 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai
sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonche´ ai professori
incaricati stabilizzati.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato,
agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici laureati di cui all’articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell’articolo
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, nonche´ ai professori
incaricati stabilizzati sono affidati,
con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento
giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione
didattica definita dai competenti
organi accademici nonche´ compiti
di tutorato e di didattica integrativa. Ad
essi e` attribuito il titolo di professore aggregato
per l’anno accademico in cui essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e`
conservato altresı` nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il
ricercatore usufruisce nell’anno successivo
a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
Ciascuna universita`, nei limiti delle disponibilita`
di bilancio e sulla base di criteri
e modalita` stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva
dei ricercatori di ruolo ai quali, con il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari.
5. All’articolo 1, comma 11, della legge 4
novembre 2005, n. 230, le parole: «per il
periodo di durata degli stessi corsi e moduli
» sono sostituite dalle seguenti: «per
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 32 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
l’anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e` conservato altresı`
nei periodi di congedo straordinario per
motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce
nell’anno successivo a quello in cui
ha svolto tali corsi e moduli».
4. L’opzione per l’uno o l’altro regime di
cui al comma 1 e` esercitata su domanda
dell’interessato all’atto della presa di servizio
ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro
regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell’inizio
dell’anno accademico dal quale far decorrere
l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere
il regime prescelto per almeno un anno accademico.
6. Identico.
5. Le modalita` per la certificazione dell’effettivo
svolgimento della attivita` didattica
e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di
ateneo, che prevede altresı` la differenziazione
dei compiti didattici in relazione alle diverse
aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di
insegnamento, nonche´ in relazione all’assunzione
da parte del docente di specifici
incarichi di responsabilita` gestionale o di ricerca.
Fatta salva la competenza esclusiva
delle universita` a valutare positivamente o
negativamente le attivita` dei singoli docenti e
ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attivita` di
ricerca ai fini del comma 6.
7. Le modalita` per l’autocertificazione e
la verifica dell’effettivo svolgimento della
attivita` didattica e di servizio agli studenti dei
professori e dei ricercatori sono definite con
regolamento di ateneo, che prevede altresı` la
differenziazione dei compiti didattici in relazione
alle diverse aree scientifico-disciplinari
e alla tipologia di insegnamento, nonche´ in
relazione all’assunzione da parte del docente
di specifici incarichi di responsabilita` gestionale
o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita` a valutare
positivamente o negativamente le attivita` dei
singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell’attivita` di ricerca ai fini del comma 8.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi
del comma 5, i professori e i ricercatori sono
esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione
e progressione di carriera del personale
accademico, nonche´ dagli organi di valutazione
dei progetti di ricerca.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi
del comma 7, i professori e i ricercatori sono
esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione
e progressione di carriera del personale
accademico, nonche´ dagli organi di valutazione
dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore e`
incompatibile con l’esercizio del commercio
e dell’industria fatta salva la possibilita` di
costituire societa` con caratteristiche di spin
off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
9. La posizione di professore e ricercatore e`
incompatibile con l’esercizio del commercio
e dell’industria fatta salva la possibilita` di
costituire societa` con caratteristiche di spin
off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 33 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilita` formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell’ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti
con regolamento adottato con decreto del
Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio
di attivita` libero-professionale e` incompatibile
con il regime di tempo pieno. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e
15 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 11 del presente
articolo.
1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilita` formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell’ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti
con regolamento adottato con decreto del
Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio
di attivita` libero-professionale e` incompatibile
con il regime di tempo pieno. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e
15 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo
quanto stabilito dalle convenzioni adottate
ai sensi del comma 13 del presente articolo.
8. I professori e i ricercatori a tempo pieno,
fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,
possono svolgere liberamente attivita`
anche retribuite di valutazione e di referaggio,
lezioni e seminari di carattere occasionale,
attivita` di collaborazione scientifica e
di consulenza, attivita` di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche´
attivita` pubblicistiche ed editoriali. I professori
e i ricercatori a tempo pieno possono
altresı` svolgere, previa autorizzazione del
rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche
´ compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici
e privati, purche´ non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l’universita` di
appartenenza e purche´ cio` sia compatibile con
l’adempimento dei loro obblighi istituzionali.
10. I professori e i ricercatori a tempo
pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente,
anche con retribuzione, attivita` di valutazione
e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita` di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita`
di comunicazione e divulgazione scientifica
e culturale, nonche´ attivita` pubblicistiche
ed editoriali. I professori e i ricercatori a
tempo pieno possono altresı` svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche
e di ricerca, nonche´ compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione
presso enti pubblici e privati senza scopo di
lucro, purche´ non si determinino situazioni di
conflitto di interesse con l’universita` di appartenenza,
a condizione comunque che
l’attivita` non rappresenti detrimento delle
attivita` didattiche, scientifiche e gestionali
loro affidate dall’universita` di appartenenza.
9. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita` didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla base di una
convenzione tra i due atenei finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La convenzione stabilisce altresı`, con
l’accordo dell’interessato, le modalita` di ripartizione
tra i due atenei dell’impegno annuo
11. I professori e i ricercatori a tempo
pieno possono svolgere attivita` didattica e di
ricerca anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata
al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce
altresı`, con l’accordo dell’interessato, le modalita`
di ripartizione tra i due atenei del-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 34 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali e
delle modalita` di valutazione di cui al comma
5. Per un periodo complessivamente non superiore
a cinque anni l’impegno puo` essere
totalmente svolto presso il secondo ateneo,
che provvede alla corresponsione degli oneri
stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il
diritto di elettorato attivo e passivo presso il
secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita` di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato
e` ripartito in proporzione alla
durata e alla quantita` dell’impegno in ciascuno
di essi.
l’impegno annuo dell’interessato, dei relativi
oneri stipendiali e delle modalita` di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo
complessivamente non superiore a cinque
anni l’impegno puo` essere totalmente svolto
presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal
caso, l’interessato esercita il diritto di elettorato
attivo e passivo presso il secondo ateneo.
Ai fini della valutazione delle attivita` di ricerca
e delle politiche di reclutamento degli
atenei, l’apporto dell’interessato e` ripartito in
proporzione alla durata e alla quantita` dell’impegno
in ciascuno di essi. Con decreto
del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per
l’attivazione delle convenzioni.
10. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita` libero-professionali
e di lavoro autonomo anche continuative,
purche´ non determinino situazioni di
conflitto di interesse rispetto all’ateneo di
appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce
eventuali condizioni di incompatibilita` dei
professori a tempo definito rispetto alle cariche
accademiche. Possono altresı` svolgere
attivita` didattica e di ricerca presso universita`
o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilita` con
l’adempimento degli obblighi istituzionali. In
tal caso, ai fini della valutazione delle attivita`
di ricerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l’apporto dell’interessato e` considerato
in proporzione alla durata e alla
quantita` dell’impegno reso nell’ateneo di appartenenza.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita` libero-professionali
e di lavoro autonomo anche continuative,
purche´ non determinino situazioni di
conflitto di interesse rispetto all’ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a
tempo definito e` incompatibile con l’esercizio
di cariche accademiche. Gli statuti
di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita`. Possono altresı` svolgere
attivita` didattica e di ricerca presso
universita` o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilita`
con l’adempimento degli obblighi
istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione
delle attivita` di ricerca e delle politiche
di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato
e` considerato in proporzione alla
durata e alla quantita` dell’impegno reso nell’ateneo
di appartenenza.
11. Per il personale universitario sanitario
medico e non medico, in regime di tempo
pieno ovvero di tempo definito, in caso di
svolgimento delle attivita` assistenziali per
conto del Servizio sanitario nazionale, restano
fermi lo speciale trattamento aggiuntivo
13. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministero, di concerto con il Ministero
della salute, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 35 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
nonche´ la disciplina in materia di attivita` libero-
professionale intramuraria ed extramuraria
previsti dalle disposizioni in vigore.
di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi
delle facolta` di medicina e chirurgia
riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione
nei corsi di laurea di area sanitaria di cui
alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e
del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone
lo schema-tipo delle convenzioni al
quale devono attenersi le universita` e le
regioni per regolare i rapporti in materia
di attivita` sanitarie svolte per conto del
Servizio sanitario nazionale.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso
delle attivita` didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli
articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La valutazione
del complessivo impegno didattico,
di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione
degli scatti triennali di cui all’articolo 8 e` di
competenza delle singole universita` secondo
quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In
caso di valutazione negativa, la richiesta di
attribuzione dello scatto puo` essere reiterata
dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell’ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente
e` conferita al Fondo di ateneo per
la premialita` dei professori e dei ricercatori di
cui all’articolo 9.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso
delle attivita` didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli
articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti
triennali di cui all’articolo 8 e` di competenza
delle singole universita` secondo quanto stabilito
nei regolamenti di ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione
dello scatto puo` essere reiterata
dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell’ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente
e` conferita al Fondo di ateneo per
la premialita` dei professori e dei ricercatori di
cui all’articolo 9.
Art. 7. Art. 7.
(Norme in materia di mobilita` dei professori e
dei ricercatori)
(Norme in materia di mobilita` dei professori e
dei ricercatori)
1. In deroga all’articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1. I professori e i ricercatori universitari
possono, a domanda, essere collocati per un
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 36 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
1980, n. 382, i professori universitari possono,
a domanda, essere collocati per un periodo
massimo di cinque anni, anche consecutivi,
in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita` presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi,
in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita` presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, commi quarto, quinto e sesto, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980. E ` ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell’interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l’incarico e` espletato
presso organismi operanti in sede internazionale,
la ricongiunzione dei periodi contributivi
e` a carico dell’interessato, salvo che
l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione
non disponga altrimenti.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. E` ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell’interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l’incarico e` espletato
presso organismi operanti in sede internazionale,
la ricongiunzione dei periodi contributivi
e` a carico dell’interessato, salvo che
l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione
non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria
del personale accademico, ai
professori e ai ricercatori che prendono servizio
presso atenei aventi sede in altra regione
rispetto a quella della sede di provenienza, o
nella stessa regione se previsto da un accordo
di programma approvato dal Ministero ovvero,
a seguito delle procedure di cui all’articolo
3, in una sede diversa da quella di
appartenenza, possono essere attribuiti incentivi
finanziari, a carico del fondo di finanziamento
ordinario.
3. Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria
del personale accademico, ai
professori e ai ricercatori che prendono servizio
presso atenei aventi sede in altra regione
rispetto a quella della sede di provenienza, o
nella stessa regione se previsto da un accordo
di programma approvato dal Ministero ovvero,
a seguito delle procedure di cui all’articolo
3, in una sede diversa da quella di
appartenenza, possono essere attribuiti incentivi
finanziari, a carico del fondo di finanziamento
ordinario. L’incentivazione
della mobilita` universitaria e` altresı` favorita
dalla possibilita` che il trasferimento di
professori e ricercatori possa avvenire attraverso
lo scambio contestuale di docenti
in possesso della stessa qualifica tra due
sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori,
i ricercatori di ruolo e i ricercatori a
4. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 37 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
tempo determinato responsabili di progetti di
ricerca finanziati da soggetti diversi dall’universita`
di appartenenza conservano la
titolarita` dei progetti e dei relativi finanziamenti,
ove scientificamente possibile e con
l’accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti
criteri e modalita` per favorire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la
mobilita` interregionale dei professori universitari
che hanno prestato servizio presso
corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di
procedure di razionalizzazione dell’offerta
didattica.
5. Identico.
Art. 8. Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari)
(Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, tenendo
conto anche delle disposizioni recate in
materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la revisione della disciplina
del trattamento economico dei professori e
dei ricercatori universitari gia` in servizio e di
quelli vincitori di concorsi indetti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge,
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti
norme regolatrici:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, tenendo
conto anche delle disposizioni recate in
materia dal decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento
ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
revisione della disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori
universitari gia` in servizio e di quelli vincitori
di concorsi indetti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, come determinato
dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione
biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale;
a) identica;
b) invarianza complessiva della progressione;
b) identica;
c) decorrenza della trasformazione dal
primo scatto successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
c) identica.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 38 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
2. E ` abrogato il comma 3 dell’articolo 3-ter
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Identico.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo adotta
un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, della progressione
economica e dei relativi importi, anche su
base premiale, per i professori e i ricercatori
assunti ai sensi della presente legge, secondo
le seguenti norme regolatrici:
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo adotta
un regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, della progressione
economica e dei relativi importi,
anche su base premiale, per i professori e i
ricercatori assunti ai sensi della presente
legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato
e di conferma rispettivamente per i
professori di prima fascia e per i professori di
seconda fascia;
a) identica;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione
di carriera e conseguente rivalutazione
del trattamento iniziale;
b) identica;
c) possibilita`, per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui al presente
comma.
c) identica.
4. I regolamenti di cui al presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
4. I regolamenti di cui al presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 9. Art. 9.
(Fondo per la premialita`) (Fondo per la premialita`)
1. E`
istituito un Fondo di ateneo per la
premialita` di professori e ricercatori in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo
6, comma 12, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere
attribuite a ciascuna universita` con de-
1. E`
istituito un Fondo di ateneo per la
premialita` di professori e ricercatori tenuto
conto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 16, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo
6, comma 14, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere
attribuite a ciascuna universita` con de-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 39 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
creto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR.
Il Fondo puo` essere integrato dai
singoli atenei anche con una quota dei proventi
delle attivita` conto terzi ovvero con finanziamenti
pubblici o privati. In tal caso, le
universita` possono prevedere, con appositi
regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale
docente e tecnico amministrativo che
contribuisce all’acquisizione di commesse
conto terzi ovvero di finanziamenti privati,
nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti
da finanziamenti pubblici e comunque
in misura non superiore al 10 per cento
della commessa o del finanziamento acquisito.
creto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR.
Il Fondo puo` essere integrato dai
singoli atenei anche con una quota dei proventi
delle attivita` conto terzi ovvero con finanziamenti
pubblici o privati. In tal caso, le
universita` possono prevedere, con appositi
regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale
docente e tecnico amministrativo che
contribuisce all’acquisizione di commesse
conto terzi ovvero di finanziamenti privati,
nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti
da finanziamenti pubblici.
Art. 10. Art. 10.
(Competenza disciplinare) (Competenza disciplinare)
1. Presso ogni universita` e` istituito un
collegio di disciplina, composto esclusivamente
da professori universitari in regime di
tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato
in regime di tempo pieno, secondo
modalita` definite dallo statuto, competente a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti
disciplinari e ad esprimere in merito parere
conclusivo. Il collegio opera secondo il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del
contraddittorio. La partecipazione al collegio
di disciplina non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese.
1. Identico.
2. L’avvio del procedimento disciplinare
spetta al rettore che, per ogni fatto che possa
dar luogo all’irrogazione di una sanzione piu`
grave della censura tra quelle previste dall’articolo
87 del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore di cui al regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni
dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette
gli atti al collegio di disciplina, formulando
motivata proposta.
2. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 40 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore
ovvero un suo delegato, nonche´ il professore
o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore
di fiducia, entro trenta giorni esprime
parere sulla proposta avanzata dal rettore sia
in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano
disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione
da irrogare e trasmette gli atti al consiglio
di amministrazione per l’assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento
davanti al collegio resta disciplinato
dalla normativa vigente.
3. Identico.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del
parere, il consiglio di amministrazione infligge
la sanzione ovvero dispone l’archiviazione
del procedimento, conformemente
al parere espresso dal collegio di disciplina.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del
parere, il consiglio di amministrazione, senza
la rappresentanza degli studenti, infligge la
sanzione ovvero dispone l’archiviazione del
procedimento, conformemente al parere vincolante
espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione
di cui al comma 4 non intervenga nel
termine di centottanta giorni dalla data di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.
Il termine e` sospeso fino alla ricostituzione
del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in
cui siano in corso le operazioni preordinate
alla formazione dello stesso che ne impediscono
il regolare funzionamento. Il termine e`
altresı` sospeso, per non piu` di due volte e per
un periodo non superiore a sessanta giorni in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o
documenti per motivi istruttori. Il rettore e`
tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie
avanzate dal collegio.
5. Identico.
6. E`
abrogato l’articolo 3 della legge 16
gennaio 2006, n. 18.
6. Identico.
Art. 11. Art. 11.
(Interventi perequativi
per le universita` statali)
(Interventi perequativi
per le universita` statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare
il processo di riequilibrio delle uni-
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare
il processo di riequilibrio delle uni-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 41 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
versita` statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese
fisse di personale di ruolo entro i limiti della
normativa vigente, una quota pari almeno
all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate
al funzionamento del sistema universitario
e` destinata ad essere ripartita tra le
universita` che, sulla base delle differenze
percentuali del valore del fondo di finanziamento
ordinario consolidato del 2010, presentino
una situazione di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento rispetto al modello
per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema
universitario.
versita` statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese
fisse di personale di ruolo entro i limiti della
normativa vigente, una quota pari almeno
all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate
al funzionamento del sistema universitario
e` destinata ad essere ripartita tra le
universita` che, sulla base delle differenze
percentuali del valore del fondo di finanziamento
ordinario consolidato del 2010, presentino
una situazione di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento rispetto al modello
per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema
universitario. L’intervento perequativo viene
ridotto proporzionalmente laddove la
situazione di sottofinanziamento derivi
dall’applicazione delle misure di valutazione
della qualita` di cui all’articolo 5 della
presente legge e all’articolo 2 del decretolegge
10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari
dei singoli atenei puo` tenere conto
delle specificita` delle universita` sede di facolta`
di medicina e chirurgia collegate ad
aziende ospedaliere nate da ex policlinici a
gestione diretta, escludendo ogni intervento
per il ripiano di eventuali disavanzi previsto
dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h),
i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto
alla ripartizione della percentuale di cui al
comma 1.
2. Identico.
Art. 12. Art. 12.
(Universita` non statali
legalmente riconosciute)
(Universita` non statali
legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra
la distribuzione delle risorse statali e il con-
1. Al fine di incentivare la correlazione tra
la distribuzione delle risorse statali e il con-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 42 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
seguimento di risultati di particolare rilievo
nel campo della didattica e della ricerca, una
quota non inferiore al 10 per cento dell’ammontare
complessivo dei contributi di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle
universita` non statali legalmente riconosciute,
con progressivi incrementi negli anni successivi,
e` ripartita sulla base di criteri, determinati
con decreto del Ministro, sentita
l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
seguimento di risultati di particolare rilievo
nel campo della didattica e della ricerca, una
quota non superiore al 20 per cento dell’ammontare
complessivo dei contributi di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle
universita` non statali legalmente riconosciute,
con progressivi incrementi negli anni successivi,
e` ripartita sulla base di criteri, determinati
con decreto del Ministro, sentita
l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono
disposti annualmente, con decreto del Ministro,
in misura compresa tra il 2 per cento e il
4 per cento dell’ammontare complessivo dei
contributi relativi alle universita` non statali,
determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati
conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.
2. Identico.
3. Le previsioni di cui al presente articolo
non si applicano alle universita` telematiche
ad eccezione di quelle, individuate
con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR
e, nelle more della sua costituzione, con il
parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario
(CNVSU), che rispettino i criteri di cui al
comma 1.
Art. 13. Art. 13.
(Misure per la qualita`
del sistema universitario)
(Misure per la qualita`
del sistema universitario)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico
a) al comma 1, lettera c), e` aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 43 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
presente lettera, sono presi in considerazione i
parametri relativi all’incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili,
nonche´ il numero e l’entita` dei
progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale
assegnati all’ateneo»;
b) dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1
sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5
per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all’articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili e dei risultati conseguiti
nel miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse».
Art. 14. Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti) (Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decretolegge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita dalla
seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il riconoscimento deve
essere effettuato esclusivamente sulla base
delle competenze dimostrate da ciascuno
studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente».
1. All’articolo 2, comma 147, del decretolegge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita dalla
seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il riconoscimento deve
essere effettuato esclusivamente sulla base
delle competenze dimostrate da ciascuno
studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita`
possono riconoscere quali crediti
formativi, entro il medesimo limite, il
conseguimento da parte dello studente di
medaglia olimpica o paralimpica ovvero
del titolo di campione mondiale assoluto,
campione europeo assoluto o campione
italiano assoluto nelle discipline riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico
».
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 44 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
2. Con decreto del Ministro, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri
competenti, sono definite le modalita` attuative
e le eventuali deroghe debitamente motivate
alle disposizioni di cui al comma 1, anche
con riferimento al limite massimo di
crediti riconoscibili in relazione alle attivita`
formative svolte nei cicli di studio presso gli
istituti di formazione della pubblica amministrazione,
nonche´ alle altre conoscenze e
abilita` maturate in attivita` formative di livello
post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
l’universita` abbia concorso.
2. Identico.
3. Con il medesimo decreto di cui al
comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti ai
sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito dei
progetti attuati con le universita` attraverso le
federazioni di cui all’articolo 3 della presente
legge.
3. Identico.
TITOLO III TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
Art. 15. Art. 15.
(Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari)
(Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro, con
proprio decreto di natura non regolamentare,
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro, con
proprio decreto di natura non regolamentare,
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 45 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinita`, i
settori concorsuali in relazione ai quali si
svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori
concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo`
essere articolato in settori scientifico-disciplinari,
che sono utilizzati esclusivamente per
quanto previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21
della presente legge, nonche´ per la definizione
degli ordinamenti didattici di cui all’articolo
17, commi 95 e seguenti, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinita`, i
settori concorsuali in relazione ai quali si
svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori
concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo`
essere articolato in settori scientifico-disciplinari,
che sono utilizzati esclusivamente per
quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24
della presente legge, nonche´ per la definizione
degli ordinamenti didattici di cui all’articolo
17, commi 95 e seguenti, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in
sede di prima applicazione, almeno cinquanta
professori di prima fascia e, a regime, almeno
trenta professori di prima fascia.
2. Identico.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono
definite le modalita` di revisione dei settori
concorsuali e dei relativi settori scientificodisciplinari
con cadenza almeno quinquennale.
3. Identico.
Art. 16. Art. 16.
(Istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)
(Istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)
1. E ` istituita l’abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione».
L’abilitazione ha durata quadriennale e richiede
requisiti distinti per le funzioni di
professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione
attesta la qualificazione scientifica
che costituisce requisito necessario per l’accesso
alla prima e alla seconda fascia dei
professori.
1. Identico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu`
regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con
2. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 46 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono disciplinate le modalita`
di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell’abilitazione, in conformita`
ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
3. Identico:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con
motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attivita` di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e
per area disciplinare, definiti con decreto del
Ministro;
a) identica;
b) la possibilita` che il decreto di cui
alla lettera a) prescriva un numero massimo
di pubblicazioni che ciascun candidato
puo` presentare ai fini del conseguimento
dell’abilitazione, anche differenziato per
fascia e per area disciplinare e in ogni caso
non inferiore a dodici;
b) meccanismi di verifica quinquennale
dell’adeguatezza e congruita` dei criteri e parametri
di cui alla lettera a) e di revisione o
adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
c) identica;
c) l’indizione, con frequenza annuale,
delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
d) l’indizione obbligatoria, con frequenza
annuale inderogabile, delle procedure
per il conseguimento dell’abilitazione;
d) i termini e le modalita` di espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte per
settori concorsuali, e l’individuazione di modalita`,
anche informatiche, idonee a consentire
la conclusione delle stesse entro cinque
mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicita`
degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
e) identica;
e) l’istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica ed a carico delle disponibilita`
di bilancio degli atenei, di un’unica
commissione nazionale di durata bienf)
l’istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ed a carico delle
disponibilita` di bilancio degli atenei, di
un’unica commissione nazionale di durata
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 47 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
nale per le procedure di abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda
fascia, mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera g) e
sorteggio di un commissario all’interno di una
lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di
esperti di pari livello in servizio presso universita`
di un Paese aderente all’Organizzazione
per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti ed indennita`;
biennale per le procedure di abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda
fascia, mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h) e
sorteggio di un commissario all’interno di una
lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di
esperti di pari livello in servizio presso universita`
di un Paese aderente all’Organizzazione
per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti ed indennita`;
f) il divieto che della commissione di cui
alla lettera e) faccia parte piu` di un commissario
della stessa universita`; la possibilita` che
i commissari in servizio presso atenei italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla
ordinaria attivita` didattica, nell’ambito della
programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica; la corresponsione
ai commissari in servizio all’estero
di un compenso determinato con decreto non
regolamentare del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
g) il divieto che della commissione di
cui alla lettera f) faccia parte piu` di un
commissario della stessa universita`; la possibilita`
che i commissari in servizio presso
atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita` didattica, nell’ambito
della programmazione didattica e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
la corresponsione ai commissari in
servizio all’estero di un compenso determinato
con decreto non regolamentare del Ministro,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;
g) l’effettuazione del sorteggio di cui
alla lettera e) all’interno di liste, una per
ciascun settore concorsuale e contenente i
nominativi dei professori ordinari appartenenti
allo stesso che hanno presentato domanda
per esservi inclusi, corredata della
documentazione concernente la propria attivita`
scientifica complessiva, con particolare
riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione
nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con
i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore
di appartenenza;
h) l’effettuazione del sorteggio di cui
alla lettera f) all’interno di liste, una per
ciascun settore concorsuale e contenente i
nominativi dei professori ordinari appartenenti
allo stesso che hanno presentato domanda
per esservi inclusi, corredata della
documentazione concernente la propria attivita`
scientifica complessiva, con particolare
riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione
nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con
i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore
di appartenenza;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 48 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura
che della commissione faccia parte
almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione puo`
acquisire pareri scritti pro veritate sull’attivita`
scientifica dei candidati da parte di esperti
revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera g); i pareri sono pubblici ed allegati
agli atti della procedura;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura
che della commissione faccia parte almeno
un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione puo`
acquisire pareri scritti pro veritate sull’attivita`
scientifica dei candidati da parte di esperti
revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati
agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu` di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla
conclusione del mandato, di commissioni per
il conferimento dell’abilitazione relativa a
qualunque settore concorsuale;
l) identica;
l) la preclusione, in caso di mancato
conseguimento dell’abilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo
per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione
dell’abilitazione alla funzione superiore;
m) identica;
m) la valutazione dell’abilitazione come
titolo preferenziale per l’attribuzione dei
contratti di insegnamento di cui all’articolo
20, comma 2;
n) la valutazione dell’abilitazione come
titolo preferenziale per l’attribuzione dei
contratti di insegnamento di cui all’articolo
23, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell’abilitazione presso universita`
dotate di idonee strutture e l’individuazione
delle procedure per la scelta delle
stesse; le universita` prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al
funzionamento di ciascuna commissione; di
tale onere si tiene conto nella ripartizione del
fondo di finanziamento ordinario.
o) identica.
4. Il conseguimento dell’abilitazione
scientifica non costituisce titolo di idoneita` ne´
da` alcun diritto relativamente al reclutamento
in ruolo o alla promozione presso un’universita`
al di fuori delle procedure previste
dall’articolo 17.
4. Il conseguimento dell’abilitazione
scientifica non costituisce titolo di idoneita` ne´
da` alcun diritto relativamente al reclutamento
in ruolo o alla promozione presso un’universita`
al di fuori delle procedure previste
dall’articolo 18.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 49 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini
speciali istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, riconosciuti al termine di un
corso di durata triennale, e i diplomi universitari
istituiti ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341, purche´ della medesima
durata, sono equipollenti alle lauree
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’universita` e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete
la qualifica accademica di «dottore»
prevista per i laureati di cui all’articolo 13,
comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini
speciali, istituiti ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 162 del
1982, e ai diplomi universitari istituiti ai
sensi della citata legge n. 341 del 1990, di
durata inferiore a tre anni, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3,
del citato regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’universita` e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e`
identificata l’attuale classe di appartenenza
del titolo di laurea a cui fanno riferimento i
diplomi universitari rilasciati dalle scuole
dirette a fini speciali e i diplomi universitari
dell’ordinamento previgente.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 50 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Art. 17. Art. 18.
(Chiamata dei professori) (Chiamata dei professori)
1. Le universita`, con proprio regolamento
adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168, disciplinano la chiamata dei professori
di prima e di seconda fascia nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,
di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita` europee n. 251
dell’11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
1. Le universita`, con proprio regolamento
adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia nel rispetto dei princı`pi enunciati
dalla Carta europea dei ricercatori, di cui
alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita` europee n. 251 dell’11 marzo
2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita` del procedimento di chiamata
sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero
e dell’Unione europea; specificazione
del settore concorsuale e di un eventuale
profilo esclusivamente tramite indicazione di
uno o piu` settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento
economico e previdenziale;
a) identica;
b) ammissione al procedimento, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma
7, di studiosi in possesso dell’abilitazione per
il settore concorsuale e per le funzioni oggetto
del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purche´ non gia` titolari delle medesime
funzioni superiori. Ai procedimenti per
la chiamata di professori di prima e di seconda
fascia possono partecipare altresı` i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda
fascia gia` in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche´
gli studiosi stabilmente impegnati all’estero
in attivita` di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle
di corrispondenza definite dal Ministro, sentito
il CUN;
b) ammissione al procedimento, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma
8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per
il settore concorsuale e per le funzioni oggetto
del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purche´ non gia` titolari delle medesime
funzioni superiori. Ai procedimenti per
la chiamata di professori di prima e di seconda
fascia possono partecipare altresı` i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda
fascia gia` in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche´
gli studiosi stabilmente impegnati all’estero
in attivita` di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle
di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni
caso, ai procedimenti per la chiamata, di
cui al presente articolo, non possono partecipare
coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita`, fino al quarto grado
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 51 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
compreso, con un professore appartenente
al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del
consiglio di amministrazione dell’ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla
lettera b), ultimo periodo, in relazione al
conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti
di cui all’articolo 24 e di contratti a
qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;
c) valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita` possono accertare,
oltre alla qualificazione scientifica
dell’aspirante, anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche
dei corsi di studio in lingua estera;
d) valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e dell’attivita`
didattica degli studiosi di cui alla lettera b).
Le universita` possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita`
a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo
16, comma 3, lettera b), e accertare,
oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante,
anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche
dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima fascia e approvazione della
stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
e) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori
di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e
approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell’ambito delle disponibilita` di bilancio
di ciascun ateneo i procedimenti per la
chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche´ per l’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21,
di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-
ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, nonche´ delle disposizioni
2. Nell’ambito delle disponibilita` di bilancio
di ciascun ateneo i procedimenti per la
chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche´ per l’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 24,
di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-
ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, nonche´ delle disposizioni
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 52 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della
presente legge. La programmazione assicura
la sostenibilita` nel tempo degli oneri stipendiali,
compresi i maggiori oneri derivanti
dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione
di carriera del personale. La programmazione
assicura altresı` la copertura finanziaria
degli oneri derivanti da quanto
previsto dall’articolo 21, comma 5.
di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della
presente legge. La programmazione assicura
la sostenibilita` nel tempo degli oneri stipendiali,
compresi i maggiori oneri derivanti
dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione
di carriera del personale. La programmazione
assicura altresı` la copertura finanziaria
degli oneri derivanti da quanto
previsto dall’articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di
professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21
possono essere a carico totale di altri soggetti
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del secondo
contratto di cui all’articolo 21, comma
5, ovvero di durata almeno pari a quella del
contratto per i ricercatori.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di
professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 24
possono essere a carico totale di altri soggetti
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del secondo
contratto di cui all’articolo 24, comma
5, ovvero di durata almeno pari a quella del
contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita` statale, nell’ambito
della programmazione triennale, vincola le
risorse corrispondenti ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari nell’universita` stessa.
4. Identico.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti
di ricerca delle universita`, qualunque ne sia
l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle
attivita` di ricerca presso le universita` sono
riservati esclusivamente:
5. Identico:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
a) identica;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di
cui all’articolo 19;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di
cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca, nonche´ a studenti di corsi di laurea
magistrale nell’ambito di specifiche attivita`
formative;
c) identica;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo
20;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in
servizio a tempo indeterminato presso le
e) identica;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 53 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
universita` purche´ in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese,
ovvero a titolari di borse di studio o di
ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o
imprese, purche´ sulla base di specifiche
convenzioni e senza oneri finanziari per l’universita`
ad eccezione dei costi diretti relativi
allo svolgimento dell’attivita` di ricerca e degli
eventuali costi assicurativi.
f) identica.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall’Unione europea o da altre
istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali,
e allo svolgimento delle relative
attivita` si applicano le norme previste dai
relativi bandi.
6. Identico.
Art. 19.
(Disposizioni in materia
di dottorato di ricerca)
1. All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti, previo accreditamento da parte del
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR),
dalle universita`, dagli istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento
speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi
possono essere altresı` istituiti da consorzi
tra universita` o tra universita` ed enti di
ricerca pubblici e privati di alta qualificazione,
fermo restando in tal caso il rilascio
del relativo titolo accademico da parte
delle istituzioni universitarie. Le modalita`
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 54 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato, quale condizione necessaria ai
fini dell’istituzione e dell’attivazione dei
corsi, e le condizioni di eventuale revoca
dell’accreditamento, nonche´ le modalita` di
individuazione delle qualificate istituzioni
italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, su proposta
dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce
altresı` i criteri e i parametri sulla base
dei quali i soggetti accreditati disciplinano,
con proprio regolamento, l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita` di accesso e
di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi,
la durata, il contributo per l’accesso e la
frequenza, il numero, le modalita` di conferimento
e l’importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche´ le convenzioni di
cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore
alla meta` dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio
da assegnare» sono inserite le seguenti: «e
dei contratti di apprendistato di cui all’articolo
50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni,
da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e` inserito il seguente:
«6-bis. E`
consentita la frequenza congiunta
del corso di specializzazione medica
e del corso di dottorato di ricerca. In caso
di frequenza congiunta, la durata del corso
di dottorato e` ridotta ad un minimo di due
anni»;
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 55 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
d) e` aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e`
abbreviato con le diciture: “Dott. Ric.”
ovvero “Ph.D.”».
2. La disposizione di cui al numero 1)
della lettera b) del comma 1 del presente
articolo acquista efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del
Ministro di cui al comma 2 dell’articolo 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma
1 del presente articolo.
3. All’articolo 2, primo comma, della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e`
collocato a domanda» sono inserite le seguenti:
«, compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione,».
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Non hanno diritto al congedo
straordinario, con o senza assegni, i pubblici
dipendenti che abbiano gia` conseguito
il titolo di dottore di ricerca, ne´ i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di
dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefı`ci in godimento
alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono mantenuti».
Art. 18. Art. 20.
(Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca)
(Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare, di concerto
con il Ministro e con il Ministro della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede, a
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare, di concerto con il
Ministro e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, a valere
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 56 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
valere sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente,
per un periodo sperimentale di tre anni ad
applicare il principio della tecnica di valutazione
tra pari, svolta da comitati composti per
almeno un terzo da professionisti operanti
all’estero, ai fini della selezione di tutti i
progetti di ricerca, finanziati a carico delle
risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica,
di cui all’articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando
la possibilita` di una disciplina particolare
in relazione al Fondo per le agevolazioni
alla ricerca, di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Restano ferme le norme di cui all’articolo 1,
commi 814 e 815, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 2, commi 313, 314 e 315, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresı`
fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del
principio della tecnica di valutazione tra pari,
i vincoli gia` previsti di destinazione di quote
dei suddetti stanziamenti in favore di determinati
settori, ambiti di soggetti o finalita`.
sulle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il
principio della tecnica di valutazione tra pari,
svolta da comitati composti per almeno un
terzo da studiosi operanti all’estero, ai fini
della selezione di tutti i progetti di ricerca,
finanziati a carico delle risorse di cui all’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e a carico
del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ferma restando la possibilita` di una
disciplina particolare in relazione al Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui
all’articolo 1, commi 814 e 815, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e all’articolo 2, commi 313, 314 e
315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono altresı` fatti salvi, nel rispetto, ove possibile,
del principio della tecnica di valutazione
tra pari, i vincoli gia` previsti di destinazione
di quote dei suddetti stanziamenti
in favore di determinati settori, ambiti di
soggetti o finalita`.
2. All’articolo 2, comma 313, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«italiana o straniera,» sono inserite le seguenti:
«in maggioranza».
2. Identico.
Art. 21.
(Comitato nazionale dei garanti
per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita` della
ricerca e assicurare il buon funzionamento
delle procedure di valutazione tra pari
previste dall’articolo 20, e` istituito il Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 57 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
(CNGR). Il CNGR e` composto da sette
studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita` di aree disciplinari,
tra i quali almeno due donne e due
uomini, nominati dal Ministro, il quale
sceglie in un elenco composto da non meno
di dieci e non piu` di quindici persone definito
da un comitato di selezione. Il comitato
di selezione, istituito con decreto del
Ministro, e` composto da cinque membri di
alta qualificazione, designati, uno ciascuno,
dal Ministro, dal presidente del Consiglio
direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente
del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell’European
Research Council, dal presidente
dell’European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le
attivita` di valutazione dei risultati, tenendo
in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organismi internazionali
cui l’Italia aderisce in virtu` di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi
che fanno parte dei comitati di selezione di
cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina
le attivita` dei comitati suddetti; subentra
alla commissione di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca 26
marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 2004, nonche´ alla
commissione di garanzia prevista per i
programmi di ricerca di interesse nazionale.
Le predette commissioni sono soppresse
dalla data in cui sono nominati i
componenti del CNGR. Con specifici accordi
di programma dotati di adeguata
copertura degli oneri da essi derivanti, il
CNGR puo` provvedere all’espletamento
delle procedure di selezione dei progetti o
programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue
funzioni, il CNGR si avvale delle risorse
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 58 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
umane, strumentali e finanziarie del Ministero
relative alle attivita` contemplate
dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del
CNGR e per i compensi relativi alle procedure
di selezione e valutazione dei progetti
di ricerca e` compresa nell’ambito dei
fondi riguardanti il finanziamento dei
progetti o programmi di ricerca, per un
importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
decreto del Ministro che nomina i componenti
del CNGR determina le indennita`
spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge
al proprio interno il presidente, a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti. I
dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica
per un triennio e non possono essere nuovamente
nominati prima che siano trascorsi
almeno cinque anni. Essi cessano
automaticamente dalla carica al compimento
del settantesimo anno di eta`. Se uno
dei componenti cessa dalla carica prima
della scadenza del proprio mandato, il
componente che viene nominato in sostituzione
resta in carica per la durata residua
del mandato. Il predetto componente
e` scelto dal Ministro nello stesso elenco di
cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante
sorteggio, sono individuati due
componenti del CNGR che durano in carica
due anni e tre componenti che durano
in carica tre anni. Il CNGR predispone
rapporti specifici sull’attivita` svolta e una
relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 59 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Art. 19. Art. 22.
(Assegni di ricerca) (Assegni di ricerca)
1. Le universita`, le istituzioni e gli enti
pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche´ le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e` stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai
sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, nell’ambito delle relative
disponibilita` di bilancio, possono conferire
assegni per lo svolgimento di attivita` di ricerca.
I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e
dell’Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri relativi alla posizione e sul
trattamento economico e previdenziale spettante.
1. Le universita`, le istituzioni e gli enti
pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche´ le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e` stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai
sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, nell’ambito delle relative
disponibilita` di bilancio, possono conferire
assegni per lo svolgimento di attivita` di ricerca.
I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione,
del Ministero e dell’Unione europea,
contengono informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico
e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni
studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attivita`
di ricerca, con esclusione del personale
di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito
all’estero ovvero, per i settori interessati,
il titolo di specializzazione di area
medica corredato da una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l’ammissione al bando.
2. Possono essere destinatari degli assegni
studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attivita`
di ricerca, con esclusione del personale
di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito
all’estero ovvero, per i settori interessati,
il titolo di specializzazione di area
medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l’ammissione al bando; in assenza
di tale disposizione, i suddetti titoli
costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata
compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili
e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere
3. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 60 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attivita` di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del
presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi,
non puo` comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui
l’assegno e` stato fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca, nel limite massimo della
durata legale del relativo corso. La titolarita`
dell’assegno non e` compatibile con la partecipazione
a corsi di laurea, laurea specialistica
o magistrale, dottorato di ricerca con
borsa o specializzazione medica, in Italia o
all’estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano
le modalita` di conferimento degli assegni con
apposito regolamento, prevedendo la possibilita`
di attribuire gli stessi mediante le seguenti
procedure:
4. Identico:
a) pubblicazione di un unico bando relativo
alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo,
seguito dalla presentazione direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca,
corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e
valutati da parte di un’unica commissione che
puo` avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di
elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni all’ateneo, e che formula, sulla base
dei punteggi attribuiti, una graduatoria per
ciascuna delle aree interessate;
a) pubblicazione di un unico bando relativo
alle aree scientifiche di interesse del
soggetto che intende conferire assegni per
attivita` di ricerca, seguito dalla presentazione
direttamente dai candidati dei progetti
di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni
e valutati da parte di un’unica
commissione, che puo` avvalersi, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani
o stranieri esterni al soggetto medesimo,
e che formula, sulla base dei punteggi
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle
aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite
dall’ateneo.
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni
per attivita` di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con
proprio regolamento, possono riservare
una quota di assegni di ricerca a studiosi
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 61 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
italiani o stranieri che hanno conseguito il
dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all’estero ovvero a studiosi stranieri che
hanno conseguito il dottorato di ricerca in
Italia.
5. Agli assegni di cui al presente articolo si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni
di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche´, in materia previdenziale,
quelle di cui all’articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita`, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di
congedo per malattia, l’articolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni
di cui al presente articolo si applicano,
in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo
4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, nonche´, in materia previdenziale,
quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternita`, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di
congedo per malattia, l’articolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternita`,
l’indennita` corrisposta dall’INPS ai sensi
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio
2007 e` integrata dall’universita` fino a
concorrenza dell’intero importo dell’assegno
di ricerca.
6. L’importo degli assegni di cui al presente
articolo e` determinato dall’ateneo, sulla
base di un importo minimo stabilito con decreto
del Ministro.
7. L’importo degli assegni di cui al presente
articolo e` determinato dal soggetto che
intende conferire gli assegni medesimi,
sulla base di un importo minimo stabilito con
decreto del Ministro.
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui
al comma 1.
8. Identico.
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati
con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui all’articolo
21, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonche´
con gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, con il medesimo soggetto, non puo`
in ogni caso superare i dieci anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati
con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui all’articolo
24, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonche´
con gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, con il medesimo soggetto, non puo`
in ogni caso superare i dodici anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 62 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita` o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita` o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
Art. 20. Art. 23.
(Contratti per attivita` di insegnamento) (Contratti per attivita` di insegnamento)
1. Le universita`, anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, possono stipulare contratti, a titolo
gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento
al fine di avvalersi della collaborazione
di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale. I predetti contratti
sono stipulati dal rettore, su proposta dei
competenti organi accademici. I contratti a
titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti in possesso di un
reddito da lavoro autonomo o dipendente,
fermi restando i requisiti richiesti.
1. Le universita`, anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, possono stipulare contratti della durata
di un anno accademico e rinnovabili
annualmente per un periodo massimo di
cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per
attivita` di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione
in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale, che siano
dipendenti da altre amministrazioni, enti o
imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito
annuo non inferiore a 40.000 euro
lordi. I predetti contratti sono stipulati dal
rettore, su proposta dei competenti organi
accademici. I contratti a titolo gratuito possono
essere stipulati esclusivamente con
soggetti in possesso di un reddito da lavoro
autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti
richiesti. I contratti a titolo gratuito,
ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito
di convenzioni con enti pubblici, non possono
superare, nell’anno accademico, il 5
per cento dell’organico dei professori e ricercatori
di ruolo in servizio presso l’ateneo.
2. Fermo restando l’affidamento a titolo
oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento
al personale docente e ricercatore
universitario, le universita` possono, altresı`,
stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito
delle proprie disponibilita` di bi-
2. Fermo restando l’affidamento a titolo
oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento
al personale docente e ricercatore
universitario, le universita` possono, altresı`,
stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito
delle proprie disponibilita` di bi-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 63 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
lancio, per fare fronte a specifiche esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore
di ricerca, della specializzazione medica,
dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti
contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la
pubblicita` degli atti. Il trattamento economico
spettante ai titolari dei predetti contratti e`
determinato, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
lancio, per fare fronte a specifiche esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore
di ricerca, della specializzazione medica,
dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti
contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice
etico, che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicita` degli atti.
Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e` determinato, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire l’internazionalizzazione,
le universita` possono attribuire,
nell’ambito delle proprie disponibilita` di
bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc
da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti
a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il
trattamento economico e` stabilito dal consiglio
di amministrazione sulla base di un
adeguato confronto con incarichi simili
attribuiti da altre universita` europee. La
proposta dell’incarico e` formulata al consiglio
di amministrazione dal rettore, previo
parere del senato accademico e pubblicizzazione
del curriculum del candidato
nel sito internet dell’universita`.
4. La stipulazione di contratti per attivita`
di insegnamento ai sensi del presente
articolo non da` luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli universitari.
Art. 21. Art. 24.
(Ricercatori a tempo determinato) (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, al fine di svolgere attivita`
1. Identico.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 64 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, le universita` possono
stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato. Il contratto stabilisce,
sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita`
di svolgimento delle attivita` di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli
studenti nonche´ delle attivita` di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate
dalle universita` con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto
dei princı`pi enunciati dalla Carta europea
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita`
europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
2. Identico:
a) pubblicita` dei bandi sul sito dell’ateneo
e su quelli del Ministero e dell’Unione
europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu`
settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti
e i doveri e sul relativo trattamento economico
e previdenziale;
a) pubblicita` dei bandi sul sito dell’ateneo
e su quelli del Ministero e dell’Unione
europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu`
settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti
e i doveri e sul relativo trattamento economico
e previdenziale; previsione di modalita`
di trasmissione telematica delle candidature
nonche´, per quanto possibile, dei titoli
e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori
del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica,
nonche´ di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei
soggetti gia` assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di
seconda fascia o come ricercatori, ancorche´
cessati dal servizio. E`
richiesto il superamento
di una prova di adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera;
b) ammissione alle procedure dei possessori
del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica,
nonche´ di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei
soggetti gia` assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di
seconda fascia come ricercatori, ancorche´
cessati dal servizio;
c) valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum complessivo dei
candidati, con attribuzione di un punteggio
c) valutazione preliminare dei candidati,
con motivato giudizio analitico sui titoli,
sul curriculum e sulla produzione
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 65 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
numerico accompagnato da sintetica motivazione
per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni
presentati dai candidati, secondo
parametri e criteri definiti con decreto del
Ministro;
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti
anche in ambito internazionale, individuati
con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e
il CUN; a seguito della valutazione preliminare,
ammissione dei candidati comparativamente
piu` meritevoli, in misura
compresa tra il 10 e il 20 per cento del
numero degli stessi e comunque non inferiore
a sei unita`, alla discussione pubblica
con la commissione dei titoli e della produzione
scientifica; i candidati sono tutti
ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione
di un punteggio ai titoli e a
ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito
della stessa; possibilita` di prevedere
un numero massimo, comunque non inferiore
a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo` presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di
una prova orale volta ad accertare l’adeguata
conoscenza di una lingua straniera;
l’ateneo puo` specificare nel bando la lingua
straniera di cui e` richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell’ateneo
stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova
orale avviene contestualmente alla discussione
dei titoli e delle pubblicazioni.
Nelle more dell’emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri
e criteri di cui al decreto del Ministro
adottato in attuazione dell’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
d) identica.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 66 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 3. Identico:
a) contratti di durata triennale prorogabili
per soli due anni, per una sola volta,
previa positiva valutazione delle attivita` didattiche
e di ricerca svolte, effettuata sulla
base di modalita`, criteri e parametri definiti
con decreto del Ministro; i predetti contratti
possono essere stipulati con il medesimo
soggetto anche in sedi diverse;
a) identica;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati
a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi
contratti in atenei stranieri.
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati
a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero, per
almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),
possono prevedere il regime di tempo pieno o
di tempo definito, con un impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita`
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, pari rispettivamente a 350
ovvero a 200 ore. I contratti di cui al comma
3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con
regime di tempo pieno.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),
possono prevedere il regime di tempo pieno o
di tempo definito. I contratti di cui al
comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente
con regime di tempo pieno.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita` di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e` pari a
350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lettera b), l’universita`
valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell’articolo 17. In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza
dello stesso, e` inquadrato nel ruolo dei
professori associati. La valutazione si svolge
in conformita` agli standard qualitativi individuati
con apposito regolamento di ateneo
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lettera b), l’universita`
valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso
di esito positivo della valutazione, il titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, e`
inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita` agli
standard qualitativi riconosciuti a livello
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 67 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
nell’ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro. La programmazione di cui all’articolo
17, comma 2, assicura la disponibilita`
delle risorse necessarie in caso di
esito positivo della procedura di valutazione.
Alla procedura e` data pubblicita` sul sito dell’ateneo.
L’espletamento del contratto costituisce
titolo preferenziale nell’ammissione
ai concorsi nelle pubbliche
amministrazioni.
internazionale individuati con apposito regolamento
di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro. La programmazione
di cui all’articolo 18, comma 2,
assicura la disponibilita` delle risorse necessarie
in caso di esito positivo della procedura
di valutazione. Alla procedura e` data
pubblicita` sul sito dell’ateneo.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 17, comma 2, dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo` essere utilizzata
per la chiamata nel ruolo di professore
di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nell’universita` medesima,
che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le
universita` possono utilizzare fino alla meta`
delle risorse equivalenti a quelle necessarie
per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l’universita`
puo` utilizzare le risorse corrispondenti
fino alla meta` dei posti disponibili di professore
di ruolo per le chiamate di cui al
comma 5.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo` essere utilizzata
per la chiamata nel ruolo di professore
di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nell’universita` medesima,
che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le
universita` possono utilizzare fino alla meta`
delle risorse equivalenti a quelle necessarie
per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l’universita`
puo` utilizzare le risorse corrispondenti
fino alla meta` dei posti disponibili di professore
di ruolo per le chiamate di cui al
comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
19, comma 8.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai
destinatari dei contratti di cui al comma 3,
lettera a), e` pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a seconda del
regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e` pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
8. Identico.
9. I contratti di cui al presente articolo non
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli.
9. I contratti di cui al presente articolo non
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli. L’espletamento del contratto di cui al
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 68 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo
preferenziale nei concorsi per l’accesso alle
pubbliche amministrazioni.
Art. 22. Art. 25.
(Collocamento a riposo dei professori
e dei ricercatori)
(Collocamento a riposo dei professori
e dei ricercatori)
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori
e ricercatori universitari. I provvedimenti
adottati dalle universita` ai sensi della
predetta norma decadono alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad eccezione di
quelli che hanno gia` iniziato a produrre i loro
effetti.
Identico
Art. 23. Art. 26.
(Disciplina dei lettori di scambio) (Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali
che prevedono l’utilizzo reciproco
di lettori, le universita` possono conferire a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e
comprovata professionalita` incarichi annuali
rinnovabili per lo svolgimento di attivita` finalizzate
alla diffusione della lingua e della
cultura del Paese di origine e alla cooperazione
internazionale.
1. Identico.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono
conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti. Con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite le
modalita` per il conferimento degli incarichi,
ivi compreso il trattamento economico a carico
degli accordi di cui al comma 1.
2. Identico.
3. L’articolo 1, comma 1, del decretolegge
14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,
n. 63, si interpreta nel senso che, in esecu-
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 69 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
zione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita` europee 26 giugno 2001,
nella causa C-212/99, ai collaboratori
esperti linguistici, assunti dalle universita`
interessate quali lettori di madrelingua
straniera, il trattamento economico corrispondente
a quello del ricercatore confermato
a tempo definito, in misura proporzionata
all’impegno orario effettivamente
assolto, deve essere attribuito con
effetto dalla data di prima assunzione quali
lettori di madrelingua straniera a norma
dell’articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sino alla data di instaurazione del nuovo
rapporto quali collaboratori esperti linguistici,
a norma dell’articolo 4 del decreto-
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236. A decorrere da
quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati
nel rapporto di lavoro precedente, i
collaboratori esperti linguistici hanno diritto
a conservare, quale trattamento retributivo
individuale, l’importo corrispondente
alla differenza tra l’ultima retribuzione
percepita come lettori di
madrelingua straniera, computata secondo
i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2
del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore,
la retribuzione complessiva loro spettante
secondo le previsioni della contrattazione
collettiva di comparto e decentrata applicabile
a norma del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in
corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 24. Art. 27.
(Anagrafe degli studenti) (Anagrafe degli studenti)
1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, con-
Identico
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 70 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,»
sono soppresse.
Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e
l’aggiormanento della dirigenza presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione
e all’aggiornamento dei funzionari pubblici,
con particolare attenzione al personale
degli enti locali in vista delle nuove
responsabilita` connesse all’applicazione del
federalismo fiscale, e` istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e
l’aggiornamento della dirigenza. A valere
su detto Fondo, il Ministro puo` concedere
contributi per il finanziamento di iniziative
di studio, ricerca e formazione sviluppate
da universita` pubbliche in collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del
Fondo universita` pubbliche, private, fondazioni
tra universita` ed enti locali, anche
appositamente costituite, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, per le finalita`
di cui al presente articolo, in numero
massimo di due sul territorio nazionale, di
cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita` di attuazione
delle presenti disposizioni e sono altresı`
individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalita` del presente articolo e`
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 71 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
annui a decorrere dall’anno 2012 e fino
all’anno 2017.
5. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui al presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 25. Art. 29.
(Norme transitorie e finali) (Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista
di ricerca, le universita` possono avviare
esclusivamente le procedure previste dal
presente titolo.
1. Identico.
2. Le universita` continuano ad avvalersi
delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di
assunzione in servizio, fino alla adozione dei
regolamenti di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Le universita` continuano ad avvalersi
delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di
assunzione in servizio, fino alla adozione dei
regolamenti di cui all’articolo 18, comma 1.
3. All’articolo 1, comma 4, del decretolegge
10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, dopo il quinto periodo e` inserito
il seguente: «Si procede altresı` direttamente
al sorteggio nell’ipotesi in cui il numero
dei professori ordinari appartenenti
al settore scientifico disciplinare oggetto
del bando e` inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito l’idoneita`
per i ruoli di professore associato e ordinario
possono comunque essere ancora assunti per
4. Coloro che hanno conseguito l’idoneita`
per i ruoli di professore associato e ordinario
possono comunque essere destinatari di
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 72 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.
210, fino alla durata della loro idoneita` prevista
dall’articolo 1, comma 6, della legge 4
novembre 2005, n. 230.
chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino al termine del periodo di durata
dell’idoneita` stessa previsto dall’articolo 1,
comma 6, della legge 4 novembre 2005,
n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneita`
conseguita all’esito delle procedure di valutazione
comparativa, bandite ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, e dell’articolo
4-bis, comma 16, del decretolegge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, nei novanta giorni successivi alla
deliberazione, da parte dell’universita` che
ha indetto il bando, di voler effettuare la
chiamata, devono seguire il decreto di nomina
e la presa di servizio dell’idoneo, in
mancanza dei quali quest’ultimo puo` essere
chiamato da altre universita`, ferma restando
per l’universita` che ha indetto il
bando la possibilita` di ripetere la chiamata.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 3, lettera b), si applicano altresı` a
coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati
ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
della citata legge n. 230 del 2005.
5. I contratti di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b), possono essere stipulati, con le
modalita` previste dal medesimo articolo,
anche con coloro che hanno usufruito per
almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, della citata legge
n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro,
con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione
del numero dei posti disponibili
nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e
alla loro distribuzione su base regionale anche
al fine di riequilibrare l’offerta formativa in
relazione al fabbisogno di personale medico
del bacino territoriale di riferimento.
6. Identico.
6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, al primo periodo,
dopo la parola: «triennio» sono inserite le
seguenti: «o nell’ambito di specifici pro-
7. All’articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
al primo periodo, dopo la parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 73 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
grammi di ricerca finanziati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
» e, dopo la parola: «universitarie» sono
inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo
periodo e` soppresso; al quarto periodo, le
parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti:
«A tali fini».
ricerca» e dopo le parole: «proposta la
chiamata» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell’ambito di specifici programmi di
ricerca di alta qualificazione, identificati
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca, sentiti l’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio
universitario nazionale, finanziati dall’Unione
europea o dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca»; il
secondo periodo e` soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine» sono sostituite
dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
professori di cui all’articolo 17 della presente
legge l’idoneita` conseguita ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e` equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata
della stessa di cui all’articolo 1, comma
1, lettera g), della medesima legge.
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
professori di cui all’articolo 18 della presente
legge l’idoneita` conseguita ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e` equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata
della stessa di cui all’articolo 2, comma
1, lettera g), della medesima legge, nonche´
dell’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla
legge di stabilita` per il 2011 per il fondo
per il finanziamento ordinario delle universita`,
e` riservata una quota non superiore
a 13 milioni di euro per l’anno 2011,
93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui
agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente
legge. L’utilizzo delle predette risorse
e` disposto con decreto del Ministro, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previo parere
conforme delle Commissioni parlamentari
competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui
all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 74 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati:
11. Identico:
a) l’articolo 14, quinto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 311;
a) l’articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398;
b) identica;
b) l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
soppressa
c) l’articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) l’articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
d) identica.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all’articolo 16,
comma 2, della presente legge, e` abrogato il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
12. Identico.
10. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale
o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento
di attivita` di ricerca, e` titolo valido per
la partecipazione alle procedure pubbliche di
selezione relative ai contratti di cui all’articolo
21.
13. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale
o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento
di attivita` di ricerca, e` titolo valido per
la partecipazione alle procedure pubbliche di
selezione relative ai contratti di cui all’articolo
24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c), e dei
criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera
b), del medesimo articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All’articolo 6, comma 12, quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:
«compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti:
«e a quella effettuata dalle universita`
e dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell’Unione europea
ovvero di soggetti privati».
16. All’articolo 2, comma 140, lettera b),
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole:
«e le relative indennita`» sono aggiunte, in
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 75 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di collocamento
a riposo, la carica di presidente
o di componente dell’organo direttivo puo`
essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta`».
17. Nella prima tornata delle procedure
di abilitazione di cui all’articolo 16, qualora
l’ANVUR non abbia provveduto in
tempo utile a formulare la lista di studiosi
ed esperti in servizio all’estero di cui al
citato articolo 16, comma 3, lettera f), in
relazione a uno specifico settore concorsuale,
la commissione nazionale, relativamente
a tale settore, e` integralmente composta
ai sensi della lettera h) del medesimo
comma 3.
18. All’articolo 66, comma 13, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
il secondo periodo e` sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita` destina tale
somma per una quota non inferiore al 50
per cento all’assunzione di ricercatori e per
una quota non superiore al 20 per cento
all’assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli
articoli 6, comma 14, e 8 della presente
legge, e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e` autorizzata la spesa di 18 milioni
di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Con decreto del Ministro, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono indicati criteri e modalita` per
l’attuazione del presente comma con riferimento
alla ripartizione delle risorse tra
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 76 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
gli atenei e alla selezione dei destinatari
dell’intervento secondo criteri di merito
accademico e scientifico. Al relativo onere
si provvede, quanto a 18 milioni di euro
per l’anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-
2012, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e` autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all’estero che
abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata
dal Ministero nell’ambito del programma
di rientro dei cervelli un periodo
di ricerca e di docenza nelle universita`
italiane, il servizio prestato e` riconosciuto
per i due terzi ai fini della carriera e per
intero, a domanda e con onere a carico del
richiedente, ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza. Al relativo onere,
pari a euro 340.000 annui a decorrere
dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
previo parere del CUN e del Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
Atti parlamentari – 77 – Senato della Repubblica – N. 1905-B
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
musicale (CNAM), sono disciplinate le
modalita` organizzative per consentire agli
studenti la contemporanea iscrizione a
corsi di studio universitari e a corsi di studi
presso i conservatori di musica, gli istituti
musicali pareggiati e l’Accademia nazionale
di danza.
11. All’onere derivante dall’applicazione
dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede
nel limite massimo di 10 milioni di
euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro
per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione
per i medesimi anni dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
All’onere derivante dall’articolo 19, comma
5, valutato in 20 milioni di euro annui, a
decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’importo
dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 5,
primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.
157. Al comma 6 del medesimo articolo 1
della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo
e` soppresso. Il Ministro dell’economia
e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni
della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
22. All’onere derivante dall’applicazione
dell’articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede
nel limite massimo di 11 milioni di
euro per l’anno 2011 mediante corrispondente
riduzione per il medesimo anno
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370. All’onere derivante dall’articolo 22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui,
a decorrere dall’anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
5, comma 1, della medesima legge n. 370
del 1999. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
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