E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
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Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
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Quando andrà in vigore la fase a regime?
Da gennaio 2002 inizia la fase a regime riservata agli eventi formativi residenziali. Per la formazione a distanza l'inizio è stato differito al secondo semestre 2002.
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Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
La fase a regime del programma di educazione continua in medicina – iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali – prevede l’attribuzione di credit formativi, validi ai fini ECM, per eventi e progetti che iniziano a partire dal 1 aprile 2002. Gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002 saranno disponibili nella sezione “ EVENTI ACCREDITATI” di questo sito. Per evitare disagi a carico degli operatori sanitari si rammenda che i crediti acquisiti nelle fasi sperimentali – oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo 2002 – non sono validi ai fini certificativi.
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E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).
I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
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Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
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I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede – come noto – la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM.
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Sono un medico di medicina generale ed ho partecipato ad un evento formativo destinato anche ai farmacisti. Per i medici era previsto un numero di crediti diverso rispetto ai crediti previsti per i farmacisti. Come mai?
Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell’evento stesso sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l’evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? E’ possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.
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Se ho difficoltà di applicazione del programma di Educazione Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle indicazioni presenti nel sito a chi devo rivolgermi?
Per le indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione Continua in Medicina è possibile inviare una e_mail all'indirizzo ecm@sanita.it oppure telefonare all'Ufficio Informazioni della Segreteria della Commissione ECM (06/59942102) nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata, si udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato e libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine cronologico. Si prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza chiudere la communicazione per evitare di perdere la priorità acquisita.
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Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
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il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) Piano di interventi contro l'AIDS di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
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i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
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i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
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nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
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Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.
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Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al programma ECM?
Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di tipo generale.
Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici.
Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
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Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.
Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
# nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.
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