Art. 5
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto commerciale e fallimentare;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale pubblico e privato;
- elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Milano.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale, concorsi ed esami –, del 10 giugno 2008.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali differimenti.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso: i documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di identità, devono essere presentate, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi – via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.
Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
- dalla minore età.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell’organo di controllo.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con riferimento alle modalità, con l’invito ad assumere servizio.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi –, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico–economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
Roma, 27 febbraio 2008
IL MINISTRO
Luigi Scotti