Le Startup Innovative costituite online e senza notaio restano iscritte al Registro Imprese, per successive modifiche costo massimo del notaio di 600 euro. Nessun prezzo calmierato per la costituzione di nuove startup che quindi oscillerà tra i 1300 e i 2500 euro a seconda dei servizi chiesti al Notaio ed alle tariffe applicate.
Approvata la sanatoria dopo la vittoria dei Notai al Consiglio di Stato, l’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, approvato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (cd Sanatoria startup) ,titolato: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Supplemento Ordinario n. 26, :
Art. 39 – septies Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
Comma 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
Comma 2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.
Comma 3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
Nel corso dell’iter parlamentare del DL Semplificazioni era stata proposto di reintrodurre la possibilità di aprire le startup online senza Notaio, ma l’emendamento non è stato approvato, quindi non è più possibile costituire una startup con la procedura telematica semplificata e senza atto pubblico.
Da una nostra inchiesta svolta a Roma, Milano e Palermo, il prezzo per costituire una startup innovativa sul modello di quelle precedentemente costituibili gratis online, ( senza richiedere particolari complessità) oscilla tra i 1200 ed i 2500 Euro, a seconda dello studio notarile contattato e dei servizi e tariffari applicati.
Decisamente un grosso aggravio di costi per le future startup innovative, che secondo i dati delle Camere di Commercio per oltre il 70% dei casi non superano i 10.000 euro di capitale e quindi vuol dire tagliargli le risorse di quasi il 20% solo per costituirsi.
L’Italia si conferma quindi uno dei paesi dove è più difficile e costoso creare una startup.
Durante la discussione degli emendamenti, il COnsiglio del Notariato ha diffuso un comunicato stampa in cui il Procuratore De Raho, invitato ad un convegno, ha ricordato che la prevenzione si fa con leggi che impediscano alle mafie di utilizzare scorciatoie per innervarsi surrettiziamente nel sistema economico – produttivo. I controlli a posteriori non sono efficaci. Il Consiglio di Stato ha annullato a marzo il provvedimento che permetteva la costituzione delle startup innovative anche tramite un modello standard inviato direttamente alle camere di commercio e ora si vuole riproporlo. E’ gravissimo – ha detto il Procuratore de Raho – che si consenta una così ampia apertura, non prevedendo il controllo da parte di coloro (i notai) che effettuano il 91% delle segnalazioni antiriciclaggio all’UIF. I controlli non possono essere allentati e le verifiche non possono essere posticipate perché non esisterà un domani per un controllo.
di Renato Reggiani