Riforma Gelmini dell’Università: il testo e cosa cambia

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UniversiNet.it – Gelmini approvata la riforma alla camera. Ecco il testo della cd riforma Gelmini, il testo è commentato in modo da segnalare i principali effetti della riforma Gelmini dell’università.
Ecco i punti principali del ddl Gelmini 2010, duramente contestato da studenti e ricercatori perchè accusato di aumentare il precariato e distruggere l’università pubblica se non sarà supportato da adeguati finanziamenti.
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IL DECRETO GELMINI (RIFORMA DELL’UNIVERSITA’) IN PUNTI:

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Uff. Stampa

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I punti del ddl Gelmini di Riforma dell’UNiversità:

• E’ il primo provvedimento organico che riforma l’intero sistema universitario;

• il ddl afferma il principio che l’autonomia delle università deve essere coniugata con una forte responsabilità finanziaria, scientifica, didattica. Le università sono autonome ma risponderanno delle loro azioni. Se saranno gestite male riceveranno meno finanziamenti. Soldi solo in base alla qualità. Fine dei finanziamenti a pioggia;
• vengono riformati il reclutamento del personale e la governance delle università secondo criteri meritocratici e di trasparenza.
• Per la prima volta si proibisce di partecipare ai concorsi a chi ha parentele fino al 4° grado. Saranno evidenziati con una freccia ( ) i provvedimenti più significativi del Disegno di Legge Organizzazione del sistema universitario (entro sei mesi dall’approvazione della legge le università dovranno approvare statuti con queste caratteristiche)
• Adozione di un codice etico Come è: non ci sono regole per garantire trasparenza nelle assunzioni e nell’amministrazione; Come sarà: ci sarà un codice etico per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele. Alle università che assumeranno o gestiranno le risorse in maniera non trasparente saranno ridotti i finanziamenti del Ministero.
• Limite massimo complessivo di 6 anni al mandato dei rettori, inclusi quelli già trascorsi prima della riforma. Come è: ogni università decide il numero dei mandati; Come sarà: un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato, per un massimo di sei anni.
• Distinzione netta di funzioni tra Senato e Consiglio d’Amministrazione: il primo organo accademico, il secondo di alta amministrazione e programmazione. Come è: attualmente vi è una confusione e ambiguità di competenze tra i due organi che non aiuta l’assunzione di responsabilità nelle scelte; Come sarà: il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il CdA ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese, anche delle sedi distaccate.
• Il CdA avrà almeno 3 membri esterni su 11. Il presidente del CdA potrà essere esterno.
Presenza qualificata degli studenti negli organi di governo.

• Introduzione di un direttore generale al posto del direttore amministrativo.
Come è: oggi il direttore amministrativo è spesso un esecutore con ruoli puramente amministrativi; Come sarà: il direttore generale avrà compiti di grande responsabilità e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager dell’ateneo.
Nucleo di valutazione d’ateneo a maggioranza esterna.
Come è: molti nuclei di valutazione sono oggi in maggioranza composti da docenti interni; Come sarà: il nucleo di valutazione dovrà avere una maggiore presenza di membri esterni per garantire una valutazione oggettiva e imparziale.
Gli studenti valuteranno i professori
Gli studenti valuteranno i professori e questa valutazione sarà determinante per l’attribuzione dei fondi alle università da parte del Ministero.

Possibilità per gli atenei di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e costi inutili.
Come è: oggi università vicine non possono unirsi per razionalizzare e contenere i costi; Come sarà: ci sarà la possibilità di unire o federare università vicine, anche in relazione a singoli settori di attività, di norma in ambito regionale, per abbattere costi e aumentare la qualità di didattica e ricerca.
Riduzione dei settori scientifico-disciplinari, dagli attuali 370 alla metà (consistenza minima di 50 ordinari per settore). Come è: ogni professore è oggi rigidamente inserito in settori scientifico-disciplinari spesso molto piccoli, anche con solo 2 o 3 docenti; Come sarà: saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori che danneggiano la circolazione delle idee e danno troppo potere a cordate ristrette.
Riorganizzazione interna degli atenei
Riduzione molto forte delle facoltà che potranno essere al massimo 12 per ateneo. Questo per evitare la moltiplicazione di facoltà inutili o non richieste dal mondo del lavoro.

Reclutamento di giovani studiosi
• Il ddl introduce l’abilitazione nazionale come condizione per l’accesso all’associazione e all’ordinariato. L’abilitazione è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità. I posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. I punti salienti:

1. Commissioni di abilitazione nazionale autorevoli con membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri;

2. cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore, al fine di evitare lunghe attese e incertezze;

3. attribuzione dell’abilitazione, a numero aperto, sulla base di rigorosi criteri di qualità stabiliti con Decreto Ministeriale, sulla base di pareri dell’ANVUR e del CUN;

4. distinzione tra reclutamento e progressione di carriera: basta con i concorsi banditi per finta solo per promuovere un interno. Entro una quota prefissata (1/2), i migliori docenti interni all’ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi alla luce del sole con meccanismi chiari e meritocratici;

5. messa a bando pubblico per la selezione esterna di una quota importante delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi, oggi quasi azzerata;

6. procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia.

Accesso di giovani studiosi
• Il ddl introduce interventi volti a favorire la formazione e l’accesso dei giovani studiosi alla carriera accademica. I punti salienti:

1. revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani;

2. revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi;

3. abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti;

4. nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello;

5. riforma del reclutamento, con l’introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di 6 anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario terminerà il rapporto con l’università maturando, però dei titoli utili per i concorsi pubblici. Questo provvedimento si rende indispensabile per evitare il fenomeno dei ricercatori a vita e determina situazioni di chiarezza fondate sul merito. Inoltre, il provvedimento abbassa l’età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100.

6. chiarificazione delle norme sul collocamento a riposo dei docenti;

7. valutazione complessiva delle politiche di reclutamento degli atenei ai fini della distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario.

Gestione finanziaria
• Introduzione della contabilità economico-patrimoniale uniforme, secondo criteri nazionali concordati tra MIUR e Tesoro. Come è: i bilanci delle università non sono chiari e non calcolano la base di patrimonio degli atenei; Come sarà: i bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiore trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari nel bilancio.
• Commissariamento e tolleranza zero per gli atenei in dissesto finanziario Valutazione degli atenei

• Le risorse saranno trasferite dal ministero in base alla qualità della ricerca e della didattica. Fine della distribuzione dei fondi a pioggia. 1. Obbligo di accreditamento, quindi di verifica da parte del ministero, di tutti i corsi di laurea e di tutte le sedi distaccate per evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. 2. valutazione dell’efficienza dei risultati conseguiti da parte dell’Anvur.

• I docenti avranno l’obbligo di certificare la loro presenza a lezione.

Questo per evitare che si riproponga senza una soluzione il problema delle assenze dei professori negli atenei. Viene per la prima volta stabilito inoltre un riferimento uniforme per l’impegno dei professori a tempo pieno per il complesso delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, fissato in 1500 ore annue di cui almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti.
• Scatti stipendiali solo ai professori migliori.
Come sarà: si rafforzano le misure annunciate nel DM 180 in tema di valutazione dell’attività di ricerca dei docenti. In caso di valutazione negativa si perde lo scatto di stipendio e non si può partecipare come commissari ai concorsi.

Diritto allo studio e aiuti agli studenti meritevoli
Delega al governo per riformare organicamente la legge 390/1991, in accordo con le Regioni. Obiettivo: spostare il sostegno direttamente agli studenti per favorire accesso agli studi universitari e mobilità. Inoltre sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi, i prestiti d’onore.

Mobilità del personale
Sarà favorita la mobilità all’interno degli atenei, perché un sistema senza mobilità interna non è un sistema moderno e dinamico. Possibilità per chi lavora in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare nel privato senza perdere il posto.

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