ROMA – Dopo anni di attesa, il ministero della Giustizia ha bandito un nuovo concorso per il reclutamento di magistrati. Sono oltre 500 i posti previsti nel bando. Il ministro della Giustizia Luigi Scotti ha richiesto al Csm di indire anche un altro concorso a 350 posti che sara’ bandito dopo l’estate.
“Si tratta -ha sottolineato il Ministro di un primo concreto passo per incidere sulla lunghezza dei processi e sull’aumento dell’arretrato. Fenomeni, questi, legati anche al ritardo, accumulato negli anni passati, con cui e’ stata avviata la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari”.
Concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario
(D.M. 27 febbraio 2008 pubblicato nella G.U. n. 23 del 21 marzo 2008 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)
Art. 1
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante:
- sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- abbia l’esercizio dei diritti civili;
- sia di condotta incensurabile;
- sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
- sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998 – 1999;
- sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale – concorsi ed esami.